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770/2022: LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI

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MODELLO 770/2010 SEMPLIFICATO: INVIO ENTRO IL 2 AGOSTO

Modello 770/2010 semplificato: invio entro il 2 agosto

Entro il 2 agosto 2010, i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2010 Semplificato. Il modello, approvato con Provvedimento del 15.01.2010, contiene alcune novità; in questa sede ne analizzeremo le principali.

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Entro il 2 agosto 2010, i sostituti d’imposta che nel 2009 hanno corrisposto:
  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • somme o valori soggetti a contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi assicurativi Inail;
sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 770/2010 Semplificato.

Il modello, approvato con Provvedimento del 15.01.2010, contiene alcune novità; in questa sede ne analizzeremo le principali.

Il modello 770, ovvero la dichiarazione dei sostituti d’imposta, si compone di due parti:
  • il modello 770 semplificato;
  • il modello 770 ordinario.
Il mod. 770 semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate:
  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2009 relativamente a:
    - redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
    - indennità di fine rapporto;
    - prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
    - redditi di lavoro autonomo;
    - provvigioni;
    - redditi diversi;
  • i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi;
  • i dati relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2009 per il periodo d’imposta precedente.
Il mod. 770 ordinario deve, invece, essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, per comunicare:
  • i dati relativi alle ritenute operate su:
    - dividendi;
    - proventi da partecipazione;
    - redditi di capitale;
erogati nell’anno 2009;
  • le operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo;
  • i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio;
  • i dati concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati (prospetti ST, SV e SX).
Se il sostituto d’imposta non è tenuto a presentare anche il mod. 770 ordinario, il mod. 770 semplificato deve contenere anche i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX.

Sia il modello 770 semplificato che il modello 770 ordinario devono essere presentati per via telematica entro il 31 luglio, scadenza che quest’anno slitta al 2 agosto 2010 essendo il 31 luglio sabato ed il 1° agosto domenica.

1) Alcune delle novità

Il rappresentante residente all’estero
All’interno del Frontespizio del modello 770/2010 semplificato, il riquadro dei “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” è stato rimodulato. In particolare, i campi relativi alla residenza del rappresentante vanno indicati solo se questi è residente all’estero. Negli altri casi, invece, basterà indicare semplicemente i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita.

Dati del coniuge e dei familiari a carico
Per quanto riguarda la sezione relativa ai dati del coniuge e dei familiari a carico, la novità è rappresentata dalla richiesta dei soli dati del 2009 necessari per il calcolo delle detrazioni spettanti; sono state, pertanto, eliminate le altre annualità

Lavoratori di prima occupazione
Una delle novità della parte A del modello 770/2010 semplificato è costituita dal nuovo campo 9, nel quale il sostituto d’imposta deve indicare, per i lavoratori di prima occupazione, la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente al 01.01.2007, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 252/2007.

Eventi eccezionali
Nei nuovi punti 26, 27, 28 e 29 del modello vanno indicati rispettivamente:
  • il saldo Irpef;
  • l'addizionale regionale;
  • il saldo all'addizionale comunale;
  • l'acconto della tassazione separata;
non trattenuti dal sostituto d’imposta per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Sempre in merito agli eventi eccezionali, si fa presente che, all’interno della casella “eventi eccezionali” presente nella Parte A del modello in esame, i soggetti colpiti dal sisma d’Abruzzo del 06.04.2009 beneficiari della sospensione degli adempimenti fiscali fino al 30.06.2010, devono indicare il codice “3”.

Gli stessi soggetti devono indicare nel campo “Annotazioni” il nuovo codice “BR”, per evidenziare gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell’addizionale regionale, del saldo dell’addizionale comunale e dell’acconto della tassazione separata relativi all’assistenza fiscale prestata e che non sono stati operati a seguito della sospensione dovuta dagli eventi eccezionali.

Certificazioni di lavoro autonomo
In relazione alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, è stata prevista una nuova sezione "Redditi erogati da altri soggetti", per l'indicazione degli importi erogati dai diversi sostituti nel caso di operazioni straordinarie in cui la certificazione non è stata rilasciata dal soggetto estinto, ma da chi prosegue l'attività.
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Commenti

LUCIA - 30/07/2010

nel momento in cui un' azienda ha lavoratori dipendenti di una attivita' commerciale e lavoratori agricoli, il quadro dipendenti del 770 deve essere unificato pertanto anche il quadro st, tenendo in considerazione che ci sono due attivita' ateco diverse.

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