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FRINGE BENEFIT ESENTI E DETASSAZIONE EMOLUMENTI LEGATI ALLA PRODUTTIVITÀ

Fringe benefit esenti e detassazione emolumenti legati alla produttività

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In occasione delle festività natalizie, è utile fare il punto sulle possibilità per l'azienda di fare regali ai propri dipendenti in esenzione da imposte.

Dal 2008 la normativa è cambiata e le erogazioni liberali in occasione di festività o ricorrenze concorrono interamente a formare il reddito imponibile del dipendente.

Vediamo quindi cosa puo' fare l'azienda utilizzando la normativa prevista per i fringe benefit  o la corresponsione di emolumenti legati alla produttività.

1) Fringe benefit esenti in luogo delle erogazioni liberali

Dal 29.5.2008 le erogazioni liberali in occasione di festività e ricorrenze concorrono interamente a formare reddito imponibile (art. 2, D.L. 93/08).

L'azienda anche per i regali natalizi deve quindi ricorrere ai Fringe benefit esenti , tenendo presente che non  concorrono  a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore nel periodo d' imposta a € 258,23;  se il valore supera detto limite, lo stesso concorre a formare il reddito per intero (art. 51, c. 3, TUIR).
Detta previsione ha carattere generale e per la verifica del superamento del limite si deve tenere conto anche del valore dei beni e servizi goduti nel medesimo periodo di imposta ad altro titolo (benefit auto, vitto, alloggio, “pacco di Natale”, ecc.) nonché di quelli percepiti dal dipendente in altri rapporti di lavoro (Circ. Min. Fin. 326/E/1997).

Non essendoci più, dal 29.5.2008, il beneficio previsto per le erogazioni liberali, al datore di lavoro rimane solo lo strumento del fringe benefit. Conseguentemente, se il datore di lavoro riconosce, anche in occasione delle festività, beni e/o servizi o buoni rappresentativi degli stessi (erogazioni in natura e non in denaro), anche erogati da terzi, il cui valore non superi, nel periodo d’imposta, unitamente ad altri fringe benefit, € 258,23, può applicare l’esenzione impositiva (fiscale e contributiva) (Circ. A. E. n. 59 del 22.10.2008).
 

Non è necessario il requisito della generalità dei dipendenti.

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2) Beni e servizi concessi ai dipendenti

 A norma dell’art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 917/1986 (TUIR), non concorrono a formare reddito gli oneri sostenuti per l’utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (art. 100, c. 1 TUIR), da parte dei dipendenti e dei familiari (di cui all’art. 12 TUIR).
Detta disposizione va intesa (Circ. Min. Fin. 238/E, 22.12.2000) nel senso che le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e dei relativi familiari devono riguardare strutture di proprietà dell’azienda, ovvero strutture esterne, anche non di proprietà (A. E. ris. n. 34/2004), purché i dipendenti risultino estranei al rapporto che intercorre tra l’azienda e il prestatore del servizio (conseguentemente i dipendenti devono utilizzare o godere del servizio e non pagarlo richiedendone il rimborso).
Per poter escludere i servizi in questione dal reddito di lavoro dipendente occorre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni (A. E. ris. n. 34/2004):
• deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
• le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto;
• la spesa deve essere sostenuta volontariamente e non in adempimento di un vincolo contrattuale.

Conclusioni:

Il datore di lavoro, in sostituzione della liberalità esente fino a € 258,23 (non più possibile) può, per riconoscere un beneficio al lavoratore senza aggravio di imposte e contributi, in occasione di festività e ricorrenze, utilizzare la concessione di beni e/o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (con la prevista limitazione) ovvero di opere e servizi con finalità di educazione, istituzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (senza limitazione, salvo quanto previsto in materia di deducibilità dal reddito d’impresa).

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3) Detassazione degli emolumenti legati alla produttività

L’art. 5 del D.L. 185 del 29.11.2008, ha disposto la proroga a tutto il 2009 della parziale detassazione (applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% al posto di IRPEF e addizionali) dei soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa nonché quelli di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, La proroga non ha invece interessato gli straordinari.

I parametri per l’applicazione operativa del beneficio per l’anno 2009 sono i seguenti:
- il limite per il calcolo dell’imposta sostitutiva è di € 6.000,00;
- il reddito di lavoro dipendente relativo al 2008 che potrà dare diritto al beneficio nel 2009 è stato fissato in € 35.000,00, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 a imposta sostitutiva.

Rammentiamo inoltre che:
- per detassare gli emolumenti interessati si applica il principio di cassa, vale a dire che gli stessi devono essere corrisposti nel 2009 (ovvero entro il 12.1.2010, per effetto del principio di cassa allargato, di cui all’art. 51 del TUIR) anche se riferiti a periodi precedenti;
- il limite di € 6.000,00 detassabile va individuato al netto dei contributi obbligatori a carico del lavoratore;
- i dipendenti assunti in corso d’anno dovranno certificare il reddito 2008 e eventuali premi legati alla produttività percepiti nell’anno 2009 da altro/altri datori di lavoro.
- i soggetti con reddito di lavoro dipendente del 2008 pari a zero potranno accedere al beneficio;
- se l’applicazione dell’imposta sostitutiva dovesse risultare penalizzante, il sostituto d’imposta non provvederà alla sua applicazione e ne darà comunicazione all’interessato;
- il dipendente può rinunciare al beneficio.

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