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MISURE ANTICRISI - MORATORIA PER IMPRESE E FAMIGLIE

Misure anticrisi - moratoria per imprese e famiglie

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Il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’Abi e le altre associazioni di categoria hanno sottoscritto l’accordo individuabile al comma 3-quater dell’ articolo 5 del Decreto Legge n. 78/2009 c.d. manovra d’ estate, riguardante la sospensione dei debiti delle imprese di piccole e medie dimensioni verso il sistema creditizio. E’ il risultato della manovra anti-crisi messa in atto dalle autorità monetarie per consentire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, dando così l’ opportunità alle piccole e medie imprese e alle famiglie che si trovano in particolari condizioni, di mantenere quel livello di liquidità necessario e sufficiente per superare quella che da molti viene vissuta come la fase di maggiore difficoltà della crisi finanziaria in atto. Per poter accedere alla moratoria bancaria si richiede la verifica degli elementi soggettivi e oggettivi, la predisposizione di una specifica istanza alla propria banca ( sempre che sia tra gli istituti aderenti alla moratoria) e la dimostrazione che l’accesso alla moratoria consenta un riequilibrio finanziario.

1) La Moratoria per le Imprese

La moratoria in questione prevede di intervenire su quattro aspetti riguardanti:

  • la sospensione per 12 mesi dal pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
  • operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di operazioni riguardanti i canoni di leasing , 12 mesi per l’ “immobiliare” ovvero 6 mesi per il “mobiliare”;
  • l’ allungamento a 270 gg. delle scadenze del credito a breve termine, per esigenze di cassa riferite ad operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili;
  • un contributo al consolidamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, prevedendo un finanziamento o altre forme di intervento per chi mette in atto processi di questo genere.

Per poter accedere alla moratoria bancaria e necessaria una delibera bancaria successiva ad una pianificazione preventiva che insieme alla conoscenza della normativa costituiscono elementi fondamentali per la formulazione della richiesta ed eventuale accettazione.
La moratoria bancaria, comporta aspetti positivi e negativi per l’impresa, che possono esser così riassunti:
Aspetti Positivi della moratoria bancaria
1. In presenza di mutui o di leasing si riducono le uscite di cassa ottenendo così un naturale riequilibrio finanziario.
2. L’allungamento a 270 giorni dei finanziamenti dei crediti commerciali ha un duplice effetto nel rapporto cliente/fornitore.
3. Gli interessi non rientrano nel computo degli oneri finanziari indeducibili.
Aspetti Negativi della moratoria
1. Gli oneri finanziari di periodo tendono ad essere elevati senza riduzione del debito nel tempo.
2. Peggioramento del rating di Basilea 2.
3. Preclusione, di fatto, di operazioni di “nuova finanza” sulla stessa banca che ha accettato la moratoria.
La banca che ha aderito all’ accordo è libera di valutare positivamente o negativamente la richiesta del cliente e non ha un vero e proprio obbligo di concedere la dilazione.
L’ accordo Abi chiarisce che ci sono delle tipologie di finanziamenti esclusi dalla sospensione quali:

  • Finanziamenti su contratti
  • Finanziamenti all’ import
  • Finanziamenti su cui si sono ottenuti contributi pubblici, sia in conto interessi sia in conto capitale.

Sono invece inclusi nell’ Avviso comune di sospensione i finanziamenti riguardanti:

  • Mutui ( garantiti o meno)
  • Leasing (mobiliari o immobiliari)
  • Anticipi SBF su effetti e ricevute
  • Anticipi su fatture Italia e Estere.

Le operazioni di mutuo, ipotecario e non, di qualunque specie rientrano tutte nell’ ambito applicativo dell’ Avviso comune pur che non si riferiscano a finanziamenti a breve termine. E’ indiscusso nella legislazione e nella prassi che “per operazioni a breve termine” si intendono le operazione di durata non superiore ai 18 mesi, di conseguenza i mutui aventi durata dai 18 mesi in su rientrano tutti nell’ ambito applicativo dell’ Avviso comune, anche quelli agrari contratti da imprenditori.
Coloro i quali volessero inoltrare la richiesta al proprio istituto per poter accedere alle agevolazioni contenute nell’ Avviso comune dovranno rispettare determinati requisiti:
1. il parametro della dimensione, per cui bisognerà essere un impresa con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 mln di euro o possedere un totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro;
2. aver adeguate prospettive economiche e la capacità di provare la continuità aziendale;
3. essere “in bonis” con la banca alla data del 30 settembre 2008, e quindi non aver esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate,inoltre
 non dovranno avere procedure concorsuali in corso e
 rate in scadenza o già scadute, pagate, non pagate o pagate parzialmente, da oltre 180 giorni alla data di presentazione della domanda.
Qualora l’ impresa rispetti questi parametri e la banca alla quale inoltro la richiesta sia aderente all’ Avviso comune, la banca potrà finalmente avviare l’ iter di valutazione, ed entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda dovrà fornire una risposta, contenente tutte le informazioni richieste.
A questo punto ci si potrebbe trovare di fronte a diverse possibilità :
 l’ impresa potrebbe alla data di presentazione della domanda esser ancora classificata “ in bonis” e non aver ritardati pagamenti, per cui per la banca la richiesta s’ intenderà ammessa, salvo motivato rifiuto espresso per iscritto.
 se l’ impresa alla data di presentazione della domanda non avesse posizioni classificate come “strutturate” o in “sofferenza” ma abbia un ritardato pagamento inferiore a 180 giorni, in quel caso la domanda sarà valutata dalla banca attentamente per verificare la sussistenza del requisito della continuità aziendale.
Per quanto riguarda la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo, si determinerà una traslazione del piano di ammortamento per tale periodo, ma il pagamento degli interessi dovrà esser corrisposto alle date originarie. Potranno esser presentate le domande fino al 30 Giugno 2010, chiaramente l’ accordo non presuppone l’ applicazione di ulteriori costi, fuorché gli interessi relativi al contratto originario.

2) La Moratoria per le Famiglie

Piano famiglie:
L’ accordo non ha lasciato sole le famiglie, estendendo le misure già in atto e formulando un “Piano famiglie” a sostegno di coloro che a seguito della crisi, si trovano in difficoltà.
L’ Abi ha deciso e così comunicato in data 21 ottobre 2009 di sospendere il pagamento della quota capitale sulle operazioni di mutuo per un periodo di tempo di mesi 12, nei confronti delle famiglie che si trovano in particolari situazioni:
a) hanno cessato l’ attività di lavoro autonomo;
b) hanno perso il posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coloro ai quali è scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato, parasubordinato o assimilato;
c) morte di uno dei componenti il nucleo familiare che percepiva il reddito di sostegno della famiglia;
d) interventi di sostegno al reddito per la sospensione del lavoro Cig e Cigs.
Il provvedimento sarà attivo da gennaio 2010, in generale il “Piano famiglie” intende mettere a disposizione attraverso l’ adesione delle banche un importante strumento di sostegno per superare questo periodo difficoltoso soprattutto su determinati scenari.

Le banche aderenti alla moratoria:
Quasi tutte le banche hanno deciso di aderire alla moratoria, ad oggi la percentuale delle adesioni ha raggiunto l'82,5% del totale.
E’ probabile che il numero continui a crescere sino a comprendere quasi la totalità del sistema bancario che in questo modo ha dimostrato di avere accettato e condiviso la moratoria per le imprese e le famiglie.

Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti consultare il sito dell’ABI . http://www.abi.it/

3) Fac- simile del modulo di domanda per la richiesta della Moratoria delle Imprese

La seguente Impresa
_________________________________________________(denominazione sociale)
______________________________ (codice fiscale/partita iva)_________________
_______________________________________________________ (indirizzo sede)
_______________ (telefono) ____________ (fax) ____________________ (e-mail)
nella persona di____________________________________ (legale rappresentante)

• presa visione dell’Avviso comune del 3 agosto 2009;

• intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali
CHIEDE
 di usufruire dei  benefici previsti nel citato Avviso:
mutuo ipotecario/chirografario n°____________________, di originari euro
_______________ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro
________________ alla data del ____/____/____ , scadenza ultima ____/____/____
leasing (immobiliare/mobiliare) n°____________________, di originari euro
_______________ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro
________________ alla data del ____/____/____ , scadenza ultima ____/____/____
linea di credito per anticipazioni su crediti di euro ________________ con scadenza
____/____/____ .

DICHIARA

• di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o
determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di
euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
• di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale,
nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura
negativa;
• [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo
parzialmente) da non più di 180 giorni;
• [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si
chiede l’allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;
• di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell’Avviso
comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o
in conto capitale;
• di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

PRENDE ATTO

che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell’Avviso comune, cioè di norma 30
giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:
• la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito
e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3
dell’Avviso comune, nel caso in cui l’impresa è ancora classificata “in bonis” e non
presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda;
• negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la
Banca/l’Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e
prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.
Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la
stessa ha aderito all’Avviso comune.
Allegati [Eventuali].
In fede.
……………………… , li ………………………
Il/I richiedente/i
……………………………………………
…………………………………………….
__________________________________________________

La Banca/l’Intermediario finanziario si riserva di verificare che l’Impresa rispetta le condizioni
di ammissibilità previste dall’Avviso comune e, in particolare, che:
• alla data del 30 settembre 2008 aveva con la Banca/l’Intermediario finanziario
esclusivamente posizioni “in bonis”, cioè non presentava posizioni dalla stessa
classificate come “scadute/sconfinanti” da oltre 180 giorni, “incaglio”, “ristrutturate”,
“in sofferenza”;
• alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate “in bonis” e non ha ritardati
pagamenti; [oppure] alla data odierna non ha nei confronti della Banca/dell’Intermediario
finanziario posizioni debitorie classificate come “ristrutturate” o in “sofferenza”.
I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa.
……………………… , li ………………………
La Banca/L’Intermediario finanziario
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