L'INPS, con la circolare n. 22 del 19/02/2009, ha fornito le indicazioni per l'applicazione delle maggiori agevolazioni contributive connesse alle assunzioni con contratto di inserimento delle donne residenti e occupate in aree geografiche ad alto tasso di disoccupazione femminile. Per l'anno 2008 tali aree sono state identificate, dal D.M. del 13/11/2008, nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Il contratto di inserimento, introdotto dall'art. 54 e successivi del D.Lgs. 276/2003, c.d. legge Biagi, prevede agevolazioni contributive non solo per le donne, ma reintroduce i benefici dei “vecchi” contratti di formazione e lavoro.
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1) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Finalità :è un contratto diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.
Lavoratori interessati:
- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;
- disoccupati di lunga durata da 29 e fino a 32 anni e 364 giorni;
- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderano riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi il 10% di quello maschile (da individuarsi con apposito decreto);
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico, accertato a norma della L. 104/1992, del DPCM 13-1-2000 e della L. 68/1999 (non sono previste limitazioni di età).
Datori di lavoro:
possono stipulare il contratto di inserimento i seguenti soggetti:
- enti pubblici economici; imprese e loro consorzi; gruppi di imprese; associazioni professionali, socio – culturali, sportive;
- fondazioni; enti di ricerca pubblici e privati; organizzazioni e associazioni di categoria.
Non sono ammessi i datori di lavoro iscritti negli albi professionali (studi professionali anche costituiti in forma associata).
Condizioni:
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento per adeguare le sue competenze professionali al contesto lavorativo;
- formazione teorica non inferiore a 16 ore, come dettato dagli accordi interconfederali dell'11-2-2004 e del 3-3-2004, salva diversa previsione contrattuale
- registrazione dell'attività formativa svolta dal lavoratore sul libretto formativo;
- mantenimento in servizio di almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei 18 mesi precedenti ogni assunzione.
A tal fine non si computano i seguenti lavoratori:
- dimissionari;
- licenziati per giusta causa;
- coloro che, al termine del rapporto di lavoro, abbiamo rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- coloro che non abbiano superato il periodo di prova;
- i contratti non trasformati a tempo indeterminato nel numero massimo di quattro.
Si considerano mantenuti in servizio i lavoratori per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato a tempo indeterminato. Le predette limitazioni non trovano applicazione nel caso in cui nei 18 mesi precedenti alla assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Durata:
il contratto di inserimento deve avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi (36 mesi per le persone con handicap grave), non è rinnovabile tra le stesse parti, ma può essere oggetto di proroga (anche più di una) nell'ambito della durata massima (18 o 36 mesi), può essere anche a part-time.
Nel computo delle durate massime non rilevano i periodi di assenza per maternità, servizio militare e civile.
Forma:
il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza della forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Tipologia contrattuale:
è un contratto di lavoro a termine e, salvo diversa previsione di contratti collettivi nazionali, allo stesso si applica la disciplina del D.Lgs. 368/2001, prevista per i contratti a termine.
Benefici economici :
l'inquadramento iniziale del lavoratore assunto con contratto di inserimento può essere inferiore di due livelli rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti alle medesime mansioni: Tale beneficio non è applicabile per l'assunzione delle donne (L. 80/2005).
Inoltre, i lavoratori assunti con contratto di inserimento non si computano nell'organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo.
Benefici contributivi:
trovano applicazione i benefici contributivi (INPS e INAIL) previsti per gli ex contratti di formazione e lavoro (fatta eccezione per i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, a meno che siano in possesso anche di una delle altre condizioni soggettive che danno diritto al beneficio) riportati nella tabella che segue:
Datore di lavoro |
Ubicazione territoriale |
Misura del beneficio |
1 Imprese in genere (escluse quelle del successivo punto 2) |
Centro Nord |
Contribuzione a carico datore di lavoro prevista per il settore di appartenenza ridotta del 25% |
2 Imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti |
Centro – Nord |
Contribuzione a carico datore di lavoro prevista per il settore di appartenenza ridotta del 40% |
3 Imprese artigiane |
Intero territorio nazionale |
È dovuta la sola contribuzione prevista per gli apprendisti |
4 Datori di lavoro non aventi natura di impresa |
Centro – Nord |
Contribuzione a carico datore di lavoro prevista per il settore di appartenenza ridotta del 25% |
Tutti i contratti di inserimento istaurati con donne , in tutto il territorio nazionale, possono fruire dello sgravio contributivo del 25%.
Sanzioni :
il datore di lavoro che durante il progetto individuale di inserimento commette gravi inadempienze sarà tenuto a versare agli istituti interessati la quota dell'agevolazione contributiva applicata maggiorata del 100% .