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TASSAZIONE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE - LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008

Tassazione delle imprese individuali e societa' di persone - le novità della finanziaria 2008

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La Finanziaria 2008 (legge n.224 del 24 Dicembre 2007) prevede all’art.1 commi 40-42 la possibilità per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, in contabilità ordinaria, di optare per l’assoggettamento dei redditi a tassazione separata applicando un’aliquota forfetaria del 27.5% (pari all’aliquota Ires riformata) se i redditi prodotti o imputati per trasparenza [1] non siano prelevati o distribuiti.

Il nuovo regime si basa su una serie di presunzioni: di certo la più importante è quella secondo la quale la tassazione separata è applicabile solo se gli utili restano investiti in azienda, senza possibilità per l’imprenditore o socio di effettuare prelievi; qualora, infatti gli utili siano prelevati ed entrino nella disponibilità del privato cittadino, si torna alla tassazione ordinaria secondo il meccanismo progressivo scomputando a credito l’imposta versata del 27,5%.
Inoltre diventano rilevanti anche i movimenti del patrimonio : la legge prevede infatti che il saldo dei prelievi effettuati nell’esercizio dal patrimonio sono da considerare prelievo degli utili dell’esercizio in corso o degli esercizi precedenti.
Se invece i prelevamenti eccedono il patrimonio e non trovano capienza nell’utile dell’esercizio, si considerano prelievo di utili successivi.
Altro aspetto delicato è la cessazione dell’attività o di revoca dell’opzione: in questo caso infatti tutti gli utili tassati separatamente si considerano prelevati e devono essere assoggettati all’imposizione progressiva.
Il decreto Ministeriale che dovrà essere emanato per dare attuazione alla normativa dovrà inoltre chiarire:
- le modalità dell’opzione;
- il regime di imputazione delle perdite;
- il trattamento delle riserve di utili.

In un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il suddetto regime e le altre componenti del patrimonio netto.

___________________________________________
[1] Si definisce tassazione per trasparenza quel meccanismo caratteristico della società di persone, delle imprese familiari o delle cosiddette controlled foreign companies (imprese estere controllate) secondo il quale il reddito è imputato alla società e in seguito ai singoli soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.
La società diventa solo un centro di imputazione del reddito attribuito successivamente “per trasparenza” ai soci, indipendentemente dalla materiale percezione degli utili, i quali pagheranno le relative imposte in modo progressivo.

1) A chi conviene il nuovo regime e come accedere

Per accedere al nuovo regime è necessario esercitare un’opzione, le cui modalità dovranno essere precisate dal decreto attuativo che dovrà anche stabilire i termini, la previsione di una eventuale durata minima o se sia valida fino a revoca.
L’opzione non può essere esercitata da imprese o società che utilizzano la contabilità semplificata.

La possibilità di optare per la tassazione separata con aliquota del 27,5%, a partire dal periodo d’imposta 2008, necessita di una valutazione impresa per impresa, caso per caso: essa rappresenterà un vantaggio soprattutto per imprese con redditi piuttosto alti, infatti non sembra adatta ad imprese con redditi medi-bassi.
Dagli esempi che riportiamo sotto non abbiamo tenuto conto del costo relativo alla tenuta della contabilità ordinaria, che nel caso di un’impresa attualmente in contabilità semplificata dovrà essere tenuto in debito conto.


Riportiamo per comodità la tabella delle aliquote IRPEF vigente per il periodo 2007-2008

SCAGLIONI IRPEF
(invariati rispetto alla Finanziaria 2007)

scaglione (in €)
aliquota
fino a 15.000 23%
da 15.001 a 28.000 27%
da 28.001 a 55.000 38%
da 55.001 a 75.000 41%
da 75.001 43%

2) Esempio

Consideriamo un reddito basso, senza tenere conto dei contributi previdenziali, che renderebbero la scelta ancora meno conveniente.

CASO 1

IMPRESA A: reddito di 18.000€.

L’imposta ordinaria dovuta da questa impresa sarà pari a:
IRPEF ORDINARIA → (15.000*23%) + (3.000*27%) = 4.260 €
Applicando il nuovo regime sostitutivo opzionale l’impresa dovrebbe pagare:
IRPEF OPZIONALE → (18.000*27,5%) = 4.950 €

Aumento del carico fiscale di 690 €

CASO 2


IMPRESA B: impresa artigiana con reddito complessivo pari a 64.674 €.
Il reddito imponibile è ottenuto tenendo conto della deduzione dal reddito dei contributi assistenziali e previdenziali pari a euro € 12.857 €.
Il reddito imponibile risulta a questo punto pari a 51.817 €.L’imposta dovuta sarà pari a:
IRPEF ORDINARIA [1] → 16.010,00 €.

Secondo il nuovo regime sostitutivo applicando l’aliquota forfetaria del 27,5% l’impresa dovrà sostenere un esborso pari a:
IRPEF OPZIONALE → (64.674*27,5%) = 17.785,00 €
Si può agevolmente notare come in questa ipotesi l’applicazione del nuovo regime non risulti affatto vantaggiosa per il contribuente verificandosi un aumento di imposte di

MAGGIOR CARICO FISCALE EURO 1.775,00

Inoltre non sappiamo cosa succede se il contribuente ha oneri deducibili che in presenza di solo redditi di impresa tassati separatamente perde per sempre.

CASO 3

IMPRESA C: reddito pari a 100.000 €.

Il reddito imponibile tenendo conto della deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali pari a euro € 17.472,505.

Il reddito imponibile è pari a € 82.527,495 .

L’imposta ordinaria dovuta sarà:

IRPEF ORDINARIA [2] → 28.657,00 €

Secondo il nuovo regime sostitutivo l’imposta sarà pari a:

IRPEF OPZIONALE → 22.695,00 €.

Si noti come in quest’ultima ipotesi l’impresa che consegue un reddito più alto rispetto alle precedenti riesce a conseguire un risparmio di imposta pari a:

MINOR CARICO FISCALE € 5.961,00.

______________________________________________

[1](15.000*23%) + (13.000*27%) + (23.817*38%) = ( 3.450+3.510+9.050)

[2](15.000*23%) + (13.000*27%) + (27.000*38%) + (20.000*41%) + (7.527,495*43%) = 3.450+3.510+10.260+8.200+3.236,82285=28.656,82285 €

3) Conclusioni

  1. Sembra che la convenienza per il nuovo regime di tassazione possa riscontrarsi solo a livelli di redditi decisamente alti per la platea di contribuenti cui si rivolge;
  2. La perdita della deducibilità dei contributi e degli oneri personali influirà sicuramente in maniera decisiva per il successo del regime;
  3. La scelta comunque sarà sempre una scelta difficile in quanto all’atto dell’opzione non sarà possibile tenere conto di tutte le variabili;
  4. Il fatto che comunque alla fine bisogna fare conguagli e che la tassazione non è definitiva sarà sicuramente un altro elemento che non sarà gradito ai contribuenti i quali preferiranno pagare forse qualche euro in piu’ ma di poter disporre liberamente dei propri utili.
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