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STUDI DI SETTORE SENZA TREGUA

Studi di settore senza tregua

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 41 del 06/07/2007 ha fornito ulteriori chiarimenti sugli studi di settore a seguito delle modifiche apportate con il Decreto 4/7/2007 al D.M. 20 marzo 2007.

Gli indicatori di normalita' economica stanno creando non pochi problemi e l’Agenzia sta cercando affannosamente di correre ai ripari per tranquillizzare i contribuenti.

Il Il D.P.C.M. del 14 giugno 2007 , il decreto del 4/7/2007 e la circolare 41 del 6/7/2007 rassicurano i contribuenti non “normali” sui seguenti punti:

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1) Piu’ tempo per meditare i risultati di Gerico con la proroga dei versamenti

Il D.P.C.M. del 14 giugno 2007 ha stabilito la proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attivita' per le quali  sono stati approvati gli studi di settore.
Il termine del 18 giugno 2007, stabilito per l'effettuazione dei versamenti  derivanti dalla dichiarazione unificata annuale, viene spostato al 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione.
E' prevista, invece, una maggiorazione dello 0,40 per cento qualora il versamento venga eseguito nel periodo intercorrente tra il 10 luglio e l'8 agosto 2007.

La proroga si applica anche ai soci delle societa' di persone, agli associati di associazioni tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e ai coniugi di aziende coniugali, nonche' ai soci delle societa' che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilita' dello studio di settore.

2) Valenza probatoria degli indici

Per far fronte agli impegni presi con le Associazioni di categoria  dall'organo governativo, trasfusi successivamente nei comunicati stampa del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 27 giugno 2007 e del 3 luglio 2007, nonche', tenuto conto dell'emendamento all'Atto Senato 1485 in  corso di approvazione, riguardante la definizione della valenza probatoria, quale presunzione semplice, dei maggiori valori risultanti all'applicazione  degli indicatori di normalita' economica si evidenzia che nelle ipotesi in cui il livello di riferimento, ai fini della congruita', e' rappresentato dal ricavo/compenso minimo derivante dall'applicazione degli indicatori, l'Ufficio dovra' motivare l'avviso di accertamento fornendo ulteriori elementi probatori per avvalorare i maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalita' economica.

3) Modifica del livello di riferimento per l'accertamento basato sugli studi di settore

Il nuovo comma 1-bis del decreto 20 marzo 2007 stabilisce che gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 non  possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino,  anche per effetto dell'adeguamento previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 195  del 1999, ricavi o compensi in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori:
  • livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di  settore tenendo conto delle risultanze degli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14, art. 1, della legge  finanziaria per il 2007;
  • livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione  degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi.
Pertanto, con riguardo agli studi di settore per i quali trovano  applicazione gli indicatori di normalita' economica ,  il contribuente e' considerato "congruo" alle risultanze degli studi se i ricavi o compensi dichiarati, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, sono pari o superiori al maggiore dei predetti valori di riferimento.

Ne deriva che, con riguardo ai citati studi, l'ufficio non potra' effettuare accertamenti utilizzando i maggiori valori relativi al ricavo o  compenso puntuale di riferimento, scaturenti dall'applicazione degli  indicatori di normalita' economica di cui all'articolo 1, comma 14.

4) Preclusione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui

Nei confronti dei contribuenti che dichiarino ricavi o compensi (anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione) in misura non inferiore al maggiore dei seguenti valori:
  • livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione degli studi di settore tenendo conto dei predetti indicatori di normalita' economica;
  • livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.
l'accertamento presuntivo, potra' essere effettuato nel caso in cui:
  • l'ammontare delle attivita' non dichiarate, derivante dalla  ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell'ammontare  dei ricavi/compensi dichiarati;
    ovvero
  • l'ammontare delle attivita' non dichiarate, derivante dalla  ricostruzione presuntiva, supera, in valore assoluto, 50.000 euro.

5) Applicazione della maggiorazione del 3%

Per il solo periodo d'imposta 2006 il versamento della maggiorazione del 3 per cento in sede di adeguamento in dichiarazione, trovera' applicazione, solo nei confronti di quei soggetti per i quali la stima dei maggiori ricavi o compensi non sia influenzata dagli indicatori di normalita' economica.
Al contrario qualora il valore di riferimento risulti pari al ricavo o  compenso puntuale, determinato senza tener conto degli indicatori di  normalita' economica, il contribuente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sara' tenuto, in caso di adeguamento, al versamento della maggiorazione del 3 per cento.

Allegato

Circolare n. 41 del 6/07/2007
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