News Pubblicata il 29/01/2024

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Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile

di Redazione Fisco e Tasse

Norma di comportamento n 224 Associazione italiana dottori commercialisti: si esprime sulle detrazioni da bonus edilizi



Secondo la massima n 224/2024 pubblicata dalla Associazione nazionale dottori commercialisti:

"Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione - bene strumentale o bene merce - dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta"

Viene chiarito che, le detrazioni d’imposta, in quanto tali, sono sempre escluse dalla base imponibile delle imposte sul reddito dell’impresa. Tale assunto vale tanto per gli immobili strumentali, quanto per quelli merce.

Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile

La massima specifica che, anche se l’Oic, nella comunicazione del 3 agosto 2021,aveva qualificato i bonus edilizi come contributi, non cambia la natura tributaria di questi benefici, che rimane quella di una detrazione d’imposta collegata al sostenimento delle spese, quindi una forma di riduzione dell’imposta stessa cui la detrazione riguarda. 

Pertanto, da ciò deriva l’irrilevanza della detrazione d’imposta rispetto alla determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 

Dettagliatamente la massima 224 specifica che:

 

Fonte: Fisco e Tasse



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