News Pubblicata il 03/05/2023

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Fringe benefit e bonus: il conguaglio INPS in agricoltura

di Redazione Fisco e Tasse

Le istruzioni per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa a fringe benefit e/o di bonus carburante nel lavoro agricolo con contribuzione unificata. Scadenza 31.5



Con il messaggio 1563 del 28 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante e erogata da parte dei datori di lavoro agricolo  con contribuzione unificata.

In particolare l'istituto precisa due casi e illustra le procedure da seguire 

Contribuzione per retribuzione imponibile omessa 

I datori di lavoro devono inviare un flusso di variazione in aumento  del mese di competenza con l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d'imposta 2022.  Se  il totale è  superiore a 

 l'incremento va  denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”,

quindi i datori  effettueranno il recupero dal lavoratore.

Contribuzione versata  in eccedenza 

 Per il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a a contribuzione 2022 (inferiori alle soglie previste)    il datore di lavoro deve presentare  alle Strutture territoriali competenti, di un’istanza di rettifica con il modello 07FB tramite l’apposita funzionalità   nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole entro e non oltre il prossimo 31 maggio. Va evidenziato l’importo della retribuzione da non considerare imponibile per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. I datori di lavoro dovranno conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di.

L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione.

In caso di datore di lavoro cessato, l'importo può essere richiesto a rimborso.


Fonte: INPS



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