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I DEBITI CONTRIBUTIVI BLOCCANO LE AGEVOLAZIONI: AUTOTUTELA INPS

I debiti contributivi bloccano le agevolazioni: autotutela INPS

Sempre effettiva l'autotutela INPS anche se sfavorevole al contribuente. Sentenza Cassazione 33846 2022

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Con sentenza  depositata il 20.10.2016, la Corte  d'appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo  grado,  aveva  rigettato l’opposizione proposta da una società contro l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi  indebitamente fruiti . La società contestava  che era stat attivata e comunicata la procedura di annullamento del  documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) già  rilasciatole.

La società aveva infatti goduto di sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità risultati successivmente indebiti in quanto erano emersi debiti contributivi pregressi . La società contestava qundue   la mancata comunicazione da parte dell'INPS dell'irregolarità, il che invalidava l'avviso  .

I giudici territoriali hanno affermato invece  che il rilascio al datore di  lavoro del c.d. DURC e l’eventuale violazione da parte  dell’INPS del procedimento di cui al decreto attuativo  dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, non può comunque  implicare il diritto del datore di lavoro di  beneficiare di sgravi indebitamente fruiti.

La sentenza di cassazione  33846/2022  del 15 dicembre conferma l'interpretazione della sentenza di merito  in quanto " il fatto che l’INPS non abbia  provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al  rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità  delle differenze contributive rispetto agli sgravi".

Viene ricordato che non spetta all'ente previdenziale segnalari  gli effetti  dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità  contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che,semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale in quanto il rapporto  di obbligazione contributiva nasce  direttamente dalla legge, per  cui gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in  essere dagli enti previdenziali  hanno natura meramente ricognitiva, e non sono pertanto  assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali

 nemmeno in relazione all’art. 10, l. n.212/2000, che tutela l’affidamento del contribuente,

Viene quindi confermata la correttezza delle decisione della Corte di Appello che aveva deciso  l'annullamento degli sgravi  e il pagamento degli addebiti.

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