News Pubblicata il 29/09/2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Vittime amianto: ecco i nuovi fondi 2021-2022

di Redazione Fisco e Tasse

Firmato il decreto con le risorse e le procedure per le prestazioni INAIL a carico del fondo vittime dell'amianto per operazioni portuali.



E' stato firmato  dal ministro del  Lavoro Orlando  il decreto interministeriale che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021 e 2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell'amianto,  in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all'esposizione all'amianto nell'esecuzione di operazioni portuali.

 Il provvedimento attende ora la firma del ministro dell'Economia Franco. Dal momento della pubblicazione sono previsti 60 giorni di tempo per l'invio delle domande all'INAIL.

Le risorse disponibili ammontano  complessivamente a  20  milioni di euro,  10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

Si ricorda che potranno  accedere alla prestazione gli eredi delle vittime che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale.

 Potranno altresì presentare domanda le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale.

Inail emanerà una circolare di istruzioni  gestirà le domande che potranno essere presentate, come detto entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

 L'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni   si occupera come di consueto della  procedura di valutazione della domanda e procederà all'erogazione della prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle Autorità di sistema portuale grazie al trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

Vale la pena ricordare infine che sulla base di quanto stabilito dall’art. 4 del  decreto 27 ottobre 2016, l’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota percentuale  uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili,  dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione  giudiziale e nel rispetto dei limiti di spesa suddetti, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno .

La predetta percentuale sarà fissata, con determinazione del Presidente dell’Istituto, entro  i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di  accesso al Fondo.

Trovi qui il Testo Unico  sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022

Ti puo  interessare l'ebook  "Lavoro e sicurezza: Casi reali " di R. Staiano. Formulario completo con giurisprudenza e facsimili di ricorso.

Fonte: Inail



TAG: Inail La rubrica del lavoro