News Pubblicata il 28/06/2022

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Contributo straordinario: maggiori adempimenti per imprese del gruppo IVA

di Redazione Fisco e Tasse

Chiarimenti delle Entrate sul contributo straordinario e gli adempimenti per le imprese di un gruppo IVA



Con la Circolare n 22 del 23 giugno vengono forniti chiarimenti sul contributo straordinario sul caro bollette.

In particolare si risponde ad un quesito che domanda chi debba pagare il contributo nel caso di soggetti che partecipano a un Gruppo IVA, e come si debba determinare la base imponibile.

Le Entrate chiariscono che il contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti che abbiano aderito ad un Gruppo IVA, purché questi esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti nella norma. (Leggi anche Contributo straordinario caro bollette: chi deve pagare entro il 30.06)

Viene chiarito che il Gruppo IVA NON è qualificabile come soggetto interessato direttamente dal contributo straordinario, che è invece rivolto ai singoli partecipanti per cui siano verificati i presupposti

Viene inoltre specificato che  la verifica circa la debenza del contributo e la determinazione dello stesso, nell’ipotesi di partecipazione al Gruppo IVA, richiede adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità dei contribuenti, dal momento che, ai fini IVA: 

Pertanto al fine di verificare se il contributo straordinario sia dovuto ed al fine di quantificare lo stesso, ciascun soggetto interessato che partecipi a un Gruppo IVA, di fatto, ricostruisce, per i periodi

le LIPE che avrebbero dovuto essere autonomamente presentate nell’ipotesi di mancata adesione al Gruppo.

Ai fini della ricostruzione delle “LIPE virtuali” devono, pertanto, essere considerate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate (o acquisite) dal soggetto partecipante al Gruppo IVA, ossia, ai sensi del comma 4 dell’articolo 37 del decreto Ucraina: 

Qualora dal confronto tra le “LIPE virtuali” dei due periodi emerga uno scostamento pari o superiore al 10 per cento e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società deve calcolare il contributo dovuto, applicando a tale scostamento l’aliquota del 25 per cento.

Fonte: Fisco e Tasse



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