News Pubblicata il 13/05/2022

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Invalidità: ricorso possibile senza ripresentare la domanda

di Redazione Fisco e Tasse

Il ricorso dopo la revoca dell'indennità di accompagnamento è possibile senza presentare una nuova domanda. Cosi le Sezioni Unite di Cassazione nella sentenza 14561 2022




In caso di revoca di una prestazione assistenziale, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa prima di proporre un’azione giudiziaria con cui accertare la persistenza dei requisiti  per l’indennità di invalidità. Questo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione  nella sentenza 14561/2022.

Revoca indennità invalidità e nuova domanda

A seguito di visita medica di revisione Inps aveva revocato  l'indennità di accompagnamento ad un cittadino  avendo accertato che non sussistevano più i requisiti

sanitari necessari . Per ottenerne il ripristino  egli  forni una consulenza medico  legale, e il il giudice di primo grado, riconobbe i presupposti  del diritto a decorrere dal 4 ottobre 2010  e non, come chiesto, dalla data della intervenuta revoca.

La Corte d'Appello di Napoli, ritenne  invece che a seguito della revoca la domanda giudiziaria di ripristino non desse luogo ad una impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca ma  riguardasse piuttosto l'accertamento di un nuovo diritto  anche se identico nel contenuto, rispetto a  quello estinto. Conseguentemente riteneva  che l'interessato  fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa.

La sezione lavoro della Cassazione, con sentenza 12945/2021, anche se l'orientamento consolidato prevedeva la necessità di una nuova domanda amministrativa, ha rimesso gli atti alle sezioni Unite

La nuova sentenza cassa a decisione della  Corte di Appello affermando che l'obbligo di nuova domanda amministrativa, dopo una revoca. è  in contrasto con i principi dettati degli articoli 24 e 113 della Costituzione, limitando  la possibilità di ottenere una piena tutela  giuridica del diritto vantato dal cittadino una continuità della prestazione assistenziale 

Infatti afferma che la domanda amministrativa "trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede  amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la  prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la  domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si  ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i

presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità. Ove, invece, si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione già in godimento e se ne affermi la  persistenza senza soluzione di continuità, allora, un nuovo  accertamento in sede amministrativa risulta essere un duplicato di  un'azione amministrativa appena conclusasi"

Inoltre, in questo modo l’eventuale riconoscimento della prestazione  decorre solo dall'accettazione della  domanda e  «In tal modo si determina una intangibilità della revoca anche da parte del giudice, il quale non potrà riconoscere il diritto in continuità dal pur accertato ingiusto annullamento con conseguente pregiudizio per l’invalido».

La Cassazione osserva inoltre che  questo orientamento non porta neanche ad una diminuzione del contenzioso in quanto potrebbe comportare anche "l' effetto paradosso di moltiplicare le impugnazioni: sia della sospensione in via amministrativa della prestazione sia, poi, della revoca" oltre che , aggiungiamo,  aumentare inutilmente il numero di domande da istruire per gli uffici territoriali dell'istituto.

In conclusione,  le sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: "Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria  con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità,   non è necessario presentare una nuova  domanda amministrativa"

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Fonte: Corte di Cassazione



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