News Pubblicata il 25/05/2022

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Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi 2022 e novità

di Redazione Fisco e Tasse

Nuovi obblighi di formazione e addestramento per datori di lavoro e preposti nel DL 146 2021: indicazioni dell'ispettorato. Resta possibile la formazione a distanza



Il decreto "fisco lavoro " n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto  numerose modifiche  al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13,   che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni. 

L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni  sui nuovi  obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti,  Per la piena attuazione si è in attesa dell'Accordo Stato Regioni  da  emanarsi entro il 30 giugno 2022.

AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022 

Sul tema è intervenuto anche  un nuovo articolo nella conversione in legge del decreto 21 2022 (legge 52 2022 pubblicata in gazzetta il 23 maggio 2022) che, almeno fino all'emanazione dell'Accordo,  proroga la possibilità di formazione a distanza ( prevista per l'emergenza COVID 19) per i corsi obbligatori sui temi della salute e sicurezza ai dipendenti.

 Si prevede infatti  l’equiparazione  tra formazione in videoconferenza ( in modalità sincrona) e formazione in presenza ma fanno eccezione i casi in cui il Testo unico per la sicurezza sul lavoro preveda un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

 Vediamo di seguito le principali indicazioni sugli aspetti  dela riforma  già in vigore, come  indicati dalla precedente circolare dell'ispettorato del Lavoro.

Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in  relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di

cui al comma 2, secondo periodo”. La novità nello speCifico è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo . Per l'individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità  come detto si attende  l'accordo da definire  in sede di   Conferenza permanente Stato,  Regioni e Province autonome entro il 30 giugno 2022,

Fino ad allora sottolinea l'ispettorato restano in vigore e vanno considerati gli obblighi  previsti già dal Testo Unico, anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti con cadenza almeno biennale.

La carenza di questi requisiti attualmente  non potrà costituire  motivo di adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.( si tratta  del meccanismo  per cui   l’organo di vigilanza   impartisce al contravventore la prescrizione di regolarizzazione in un termine massimo di sei mesi  e  in caso di adempimento, con il  pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda  si  ottiene l'estinzione del procedimento penale).

In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.

Obbligo di addestramento

 Un'altra rilevante  novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece i nuovi  obblighi di addestramento che sono già in buona parte operativi .

In precedenza,  si richiedeva che lo svolgimento  dell'addestramento avvenisse sotto la guida di "personale esperto",  mentre si prevede  ora  specificamente la necessità di prove pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di  protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di  lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Questi aspetti, afferma la circolare dell'ispettorato,  a differenza dei precedenti, trovano immediata  applicazione dal 21 dicembre 2021.

Si specifica anche che  il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro  informatizzato” riguarderà,  le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del  provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e  che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul tema  pero l'ispettorato si riserva l’emanazione di una  specifica disposizione.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro



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