News Pubblicata il 09/03/2020

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Camere di Commercio e Organismi di composizione della Crisi: il funzionamento

Regolamento relativo agli OCRI: pronta la bozza di Unioncamere



Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCRI), che affiancheranno gli attuali OCC, saranno istituiti presso le Camere di Commercio (con competenza individuata in base alla sede legale dell’impresa) e opereranno tramite il Referente (individuato nel Segretario Generale della Camera), l’Ufficio del Referente (che può essere costituito anche in forma associata da più Camere) e il Collegio degli esperti di volta in volta nominato.

Questi organismi dovranno funzionare in maniera coerente a livello nazionale, al fine di gestire al meglio le procedure di allerta e composizione assistita della crisi previste dal nuovo Codice.

Per questo motivo Unioncamere sta redigendo un Regolamento relativo al funzionamento dell’Organismo di composizione della crisi, con particolare riferimento alle fasi di allerta e segnalazione e di composizione assistita della crisi.

Si stabiliscono le modalità di interazione tra il debitore e gli organi di controllo e i creditori pubblici qualificati, prestando particolare attenzione all’obbligo di riservatezza cui sono tenuti i membri dell’OCRI. Questi ultimi devono infatti svolgere le proprie funzioni, tra cui quella di attestare la veridicità dei dati aziendali nel caso in cui il debitore faccia istanza per accedere alle procedure concorsuali, tutelando la riservatezza dei dati dell’impresa.

Per agevolare il corretto svolgimento delle procedure di allerta, Unioncamere ha inoltre predisposto dei moduli standard che gli organi di controllo e i creditori pubblici qualificati potranno utilizzare nelle segnalazioni, nonché il debitore nel dare impulso alla procedura.

In aggiunta, la bozza di Regolamento prevede i compensi da liquidare ai professionisti che gestiscono la crisi d’impresa assistendo il debitore. Vi sono tuttavia degli scaglioni di cifre in relazione allo stato di avanzamento della procedura. Ad esempio, nel caso di sola audizione del debitore, l’Ufficio del Referente e i componenti del collegio avranno diritto rispettivamente a 1/3 e 2/3 del compenso generalmente previsto per la figura del curatore.

Viene inoltre stabilito che il Referente sottopone al debitore un preventivo relativo ai compensi dei  componenti del collegio e inclusivo delle spese di amministrazione della procedura. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo, spetterà al Tribunale ( e in particolare al Presidente della Sezione specializzata in materia di Impresa) stabilire quali cifre devono essere pagate ai professionisti. L’intervento del giudice deve comunque essere sollecitato dalla Camera di commercio, come previsto dalla bozza di Regolamento.

Infine si ricorda che, nella fase di composizione assistita della crisi, vengono corrisposti, in quanto compatibili, gli onorari e i rimborsi stabiliti dal Dm 202/14 sugli OCC.

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore