News Pubblicata il 20/02/2020

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Regime impatriati: lavoro e studio non cumulabili

Principio di diritto 4 del 14.2.2020 sul diritto all'agevolazione riservata ai lavoratori rimpatriati dopo almeno 2 anni di studio o lavoro all'estero



Ancora un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati introdotto dal D.Lgs. 147 2015 per incentivare il rientro in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni  che fossero in precedenza  per almeno due anni residenti all'estero  con attività di studio o lavoro 

Con   il principio di diritto n. 4 pubblicato il 14.2.2020, viene stabilito che ai fini del raggiungimento dei 24 mesi fuori dall’Italia, il periodo di studio e quello di lavoro non sono cumulabili, ma è richiesto che o  l’attività lavorativa ovvero quella di studio,  si siano protratte per almeno 24 mesi.
Inoltre nello stesso documento  l’Agenzia ha ricordato   in merito all’attività di studio,  che il requisito dello svolgimento negli ultimi 24 mesi  si considera soddisfatto  solo se al termine il soggetto consegua  un titolo accademico, come la laurea o un master post lauream di durata pari ad almeno 2 anni .

 Si ricorda che attualmente l'agevolazione , a  seguito delle modifiche normative operate con l'articolo 5 del decreto legge 30  aprile 2019, n. 34, (cd. Decreto Crescita) in vigore dal 1° maggio 2019 prevede che  per i contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo  d'imposta 2020  i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia   concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Lo sgravio è applicabile per un quinquennio a   decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in  Italia. 

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Agenzia Principio di diritto 4-2020 Regime impatriati

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