News Pubblicata il 02/05/2019

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Omesso versamento contributi: assolto l'imprenditore

assolto in Cassazione l’imprenditore che, entro i termini , aveva consegnato al curatore fallimentare l'importo a saldo del debito con l’INPS



Nella Sentenza n. 17695 del 29 aprile 2019, la Cassazione ha affermato che in caso di omesso versamento dei contributi  e procedura fallimentare  la consegna al curatore dell’assegno pari all’importo corrispondente al debito contributivo comporta l’applicazione della causa di non punibilità, per speciale tenuità del fatto. Non è rilevante il rifiuto del pagamento opposto in quel momento dall’agente della riscossione incaricato .

La Corte di Cassazione  ha chiarito che  in merito alla  notifica  delle violazioni da parte dell'ente  previdenziale, il decreto di citazione a giudizio può ritenersi equivalente alla  notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contenga gli elementi essenziali costituiti dall'indicazione del periodo di omesso versamento e  dell'importo, la indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il  versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il  pagamento consente di fruire della causa di non punibilità (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011, dep. 2012, Sodde, Rv. 251268; Sez. 3, n. 6045 del 27/09/2016,  dep. 2017, Stasi, Rv. 269169). 4.6.Nel caso di specie è certo, perché non in contestazione, che all'imputato  non era stato notificato l'avviso di accertamento sicché il GUP, in sede di giudizio   abbreviato, aveva preliminarmente rimesso in termini il ricorrente fissando un termine per adempiere. 

La sentenza della Corte di appello viene cassata in quanto non solo non era intempestivo il pagamento effettuato nei termini indicati dal GUP  ma era perfettamente valido anche il tentativo di pagamento  effettuato più di un anno prima con la consegna al curatore dell'assegno circolare non accettato da EQUITALIA.

La sentenza degli ermellini precisa anche che  "in caso di liquidazione o di fallimento, l'obbligato è tenuto a sollecitare il  liquidatore o il curatore perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (in termini, Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; in senso conforme, Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Rv. 273335). Ne consegue che la  tempestiva consegna al curatore fallimentare dell'assegno circolare dell'importo esattamente corrispondente al debito contributivo legittima a tutti gli effetti  l'applicazione della causa di non punibilità, a prescindere dal rifiuto del pagamento opposto dall'agente della riscossione il quale non può rendersi arbitro  delle vicende relative alla punibilità di un reato". 

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza cassazione 17965 2019

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