News Pubblicata il 14/02/2019

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Rottamazione ter e saldo e stralcio 2019 dopo il decreto semplificazioni

Decreto semplificazioni 2019: molte le novità sulla pace fiscale. Modifiche a rottamazione-ter, a saldo e stralcio e alla definizione agevolata risorse europee



Continuano le modifiche alle norme sulla "pace fiscale" contenuta nella manovra 2019. Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 della Legge di conversione del Decreto Legge 135/2018 (Decreto Semplificazioni) sono state introdotte importanti novità in materia di Definizione agevolata.

Per quanto riguarda la Rottamazione-ter, il Decreto Semplificazioni consente l’accesso anche a coloro che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso, chi non ha pagato può accedere ai benefici previsti dalla “Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.  Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni):

Per quanto riguarda il saldo e stralcio, è stato previsto che in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione e conseguente inclusione automatica nella “rottamazione-ter” (limitatamente alle sole persone fisiche e ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018), il Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) , la norma prevede che il pagamento delle somme dovute debba essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni). 

Infine, il Decreto Semplificazioni prevede nuove scadenze per il pagamento delle rate della Definizione agevolata per le risorse proprie UE: il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.

Fonte: Agenzia delle Entrate-Riscossione



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