News Pubblicata il 19/11/2018

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Recupero di un complesso immobiliare: la vendita sconta l'aliquota ordinaria

Nessuna agevolazione in materia di imposta di registro per le attività di recupero su un complesso immobiliare



Con risposta n. 67/2018 l’Agenzia delle Entrate risolve una richiesta di interpello relativa all’imposta di registro.
Il caso riguarda un complesso immobiliare con destinazione artigianale, aggiudicato dal Comune ad una società tramite asta pubblica, a cui deve seguire atto di compravendita. Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e la compravendita, l’aggiudicatario predispone e presenta un piano di recupero, riconducibile alla disciplina recata dagli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, che prevede la demolizione con costruzione.
L’interpellante chiede all’Agenzia delle Entrate se all’atto di trasferimento del complesso residenziale si applichi il trattamento di favore di cui all’articolo 20 della L. n. 10 del 1977 che prevede l’imposta di registro in misura fissa e le esenzioni per le ipotecaria e catastale, posto che si tratta della vendita di un complesso, istituito come zona di recupero (legge 5 agosto 1978, n. 457).

L’Agenzia delle Entrate ricorda che:

Tutto ciò premesso l’Agenzia conclude che al caso specifico, il trasferimento avente ad oggetto il complesso immobiliare sia soggetto all’ imposta di registro nella misura proporzionale del 9% (art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131), e alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro (art. 10 comma 3 del D LGS n. 23 del 2011).

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 67/2018

TAG: Imposta di registro