News Pubblicata il 30/03/2017

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Rinuncia alla cessione del credito IVA a garanzia del contratto di finanziamento

Cessione del credito Iva a scopo di garanzia e rinuncia alla cessione da parte del cessionario: chiarimenti nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate



Cessione del credito Iva a scopo di garanzia e rinuncia alla cessione da parte del cessionario oggetto di chiarimenti nella risoluzione 39/E del 28 marzo 2017. In particolare, nel documento di prassi l’Agenzia ha esamina il contratto di cessione del credito Iva a scopo di garanzia, chiarendo i suoi effetti nei confronti dell’amministrazione finanziaria. L' ufficio territoriale con istanza di consulenza giuridica chiedeva all'Agenzia:

Come chiarito , con la cessione del credito, quest’ultimo mediante il consenso delle parti legittimamente manifestato, passa da un soggetto a un altro lasciando inalterata l’obbligazione in tutti i suoi elementi, salvo che dal lato soggettivo, in cui si ha una “successione del credito a titolo particolare”. La cessione del credito, infatti, è efficace nei confronti del debitore quando questi l’ha accettata o anche a seguito di semplice notifica (articolo 1264 cc). 
In particolare, nella fattispecie oggetto di consulenza, la cessione del credito si collega a un contratto di finanziamento, cosicché il contratto stipulato dalle parti può qualificarsi come un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia. Tale collegamento emerge dalla clausola in base alla quale il titolare del credito Iva trasferisce il credito al soggetto con il quale ha stipulato un contratto di finanziamento per garantire l’adempimento di quest’ultimo pertanto:

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Fonte: Fisco e Tasse



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