News Pubblicata il 12/10/2016

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Avvocati: ecco il decreto sulle polizze per responsabilità professionale

Il ministero della Giustizia regolamenta le assicurazioni obbligatorie per responsabilita' civile e infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. Sarà in vigore dall' 11.10.2017



E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 238 del 11-10-2016) il decreto del 22.9.2016 del ministero della Giustizia sulle “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”. Il ministero stabilisce tutti i requisiti minimi per le polizze obbligatorie a copertura della responsabilità civile degli avvocati  sia verso i clienti che verso terzi,   specificando che per attività professionale deve intendersi:
    a) l'attivita' di rappresentanza e difesa  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;     b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali,  come ad esempio  l'iscrizione  a  ruolo  della  causa  o  l'esecuzione  di notificazioni;
    c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
    d) la redazione di pareri o contratti;
    e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita'  di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre  2014, n. 132.

All'art. 3 il decreto  indica i massimali economici di copertura tra 350mila e 5 milioni di euro  suddivisi per fascie di rischio , sulla base del fatturato del professionista . Si prevede inoltre che  " Non potranno essere  considerati  terzi  i  collaboratori  ed  i familiari del professionista e  che “L'assicurazione deve prevederela  copertura  della responsabilita'  civile  derivante  da  fatti  colposi  o  dolosi  di  collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali”   Inoltre  "In caso di responsabilita'  solidale  dell'avvocato  con  altri  soggetti,  assicurati  e  non,  l'assicurazione  deve  prevedere   la copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo  il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali."

Infine si specifica  che gli estremi delle polizze assicurative  dovranno essere disponibili senza alcuna formalita' presso l'Ordine cui l’avvocato è iscritto e presso il  Consiglio  nazionale  forense , oltre che essere comunicati al  cliente nell’accettazione dell’incarico come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,  n.  247.

Il decreto va in vigore decorso un anno dalla pubblicazione, quindi l’11 ottobre 2017.
 

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Fonte: Gazzetta Ufficiale


1 FILE ALLEGATO:
DM Giustizia 11102016 Polizze avvocati

TAG: Professione Avvocato La rubrica del lavoro