News Pubblicata il 22/04/2014

Cassa forense: la prescrizione parte dalla comunicazione dei redditi

Cassazione sezione lavoro, sentenza del 1 aprile 2014, n. 7559 sulla prescrizione dell'illecito disciplinare relativo all'invio dei dati sul reddito professionale dell'avvocato



La corte di Cassazione nella sentenza n. 7559 del 1 aprle 2014 ha stabiloito che, in tema di illecito disciplinare per omesso invio alla Cassa nazionale forense delle comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali e dei volumi di affari realizzati, previsto dall'art. 17 della L. 576/1980, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla data in cui l'avvocato inoltra le comunicazioni prescritte, poiché la fattispecie ha natura di illecito permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo di comunicazione quella di consentire alla Cassa di riscuotere i contributi obbligatori, con la conseguenza che coloro i quali sono tenuti a tale adempimento possono provvedervi sempre.

Calcola i tuoi possibili vantaggi contributivi e fiscali 2024 con

Visita anche il Focus Lavoro con  ebook e Libri  di carta , in continuo aggiornamento

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Contributi Previdenziali Professione Avvocato La rubrica del lavoro