Con la risoluzione numero 320 del 24 Luglio 2008, coordinata con la numero 214 del 22 Maggio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i costi per i beni e servizi telefonici, che per le proprie specificità tecniche possono essere utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali, possono essere integralmente dedotti.
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