News Pubblicata il 15/06/2007

I mutui estinti in anticipo conservano l’agevolazione

Imposta sostitutiva



Nella Circolare 6 delle Entrate e del Territorio diffusa ieri viene affermato che l’estinzione anticipata del mutuo prima del termine di 18mesi e un giorno dalla data in cui il contratto venne firmato non comporta la decadenza del trattamento fiscale di favore che è stato applicato al contratto di mutuo in sede di stipula: non si perde la misura dell’imposta sostitutiva allo 0,25 o al 2 per cento.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Ipotecaria e catastali