Normativa Pubblicata il 28/03/2022

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Decreto Sostegni ter 2022 è legge: il testo e le misure a sostegno delle imprese

Il Decreto Sostegni ter (DL n. 4/2022) diventa legge: ecco il testo coordinato con le modifiche apportate, pubblicato in GU, e le nuove misure a sostegno delle imprese



Forma Giuridica: Normativa - Disegno di Legge
Numero del 27/01/2022
Fonte: Camera dei Deputati

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter - DL del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato il 17 marzo (A.C. 3522).

Ecco il testo del Decreto Sostegni ter n. 4/2022 coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Nel provvedimento risulta "confluito", nel corso dell'esame al Senato, il decreto antifrodi n. 13 del 2022, ancora in corso di conversione e all'esame del Senato.

Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste per i settori in difficoltà.

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, quali: 

Misure a sostegno delle attività chiuse

Sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto fino al 31 marzo 2022, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ovvero, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 ottobre 2022.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Tra le misure a sostegno delle imprese, si prevede con l'art. 2, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per beneficiare della suddetta agevolazione, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Per approfondire leggi Sostegni Ter: Contributo fondo perduto per il commercio al dettaglio a chi spetta.

Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid

L'art. 3 prevede un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (di cui all'art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator

I commi da 2-ter a 2-septies, inseriti dal Senato, dell'articolo 4 prevedono, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. L'esonero è riconosciuto, con riferimento alla contribuzione a carico degli stessi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL:

L'esonero è, in tale ambito temporale, riparametrato e applicato su base mensile.

Sospensione temporanea ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Con una modifica introdotta dal Senato, il nuovo articolo 5-bis estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022, la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l’estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

Bonus terme

A seguito della permanente situazione di emergenza epidemiologica, si dispone l’utilizzabilità entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022), dei buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022.

Rimessione in termini Rottamazione ter e Saldo e Stralcio

Con una modifica introdotta dal Senato, l'articolo 10-quinquies rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito della Rottamazione-ter e saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione rimodulando le scadenze, in particolare, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi:

Elettricità prodotta da impianti e fonti rinnovabili

Sono previsti inoltre, interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, 5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022.

Al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie, con il presente provvedimento, il governo interviene nuovamente con un ulteriore stanziamento di 1,7 miliardi, per un un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi.

Azzeramento oneri di sistema

Al fine di sostenere il mondo delle imprese, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. (art.14)

Riduzione bollette per le energivore

Al fine di garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia, alle imprese che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 

Altre misure a sostegno delle attività

Infine, il Decreto dispone importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10).

Per approfondire le novità della conversione in legge del Sostegni Ter scarica:

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Fonte: Camera dei Deputati


1 FILE ALLEGATO:
Decreto Sostegni ter - Decreto legge del 27.01.2022 n. 4 coordinato
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