Normativa Pubblicata il 23/04/2021

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Impianti sportivi: le nuove norme per la costruzione e ristrutturazione

Semplificazione delle procedure per la costruzione, ristrutturazione ed esercizio degli impianti sportivi: pubblicato il Dlgs n. 38/2021 di attuazione della Riforma dello Sport



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 38 del 28/02/2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.03.2021 n. 67, il Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 38 , in attuazione dell’articolo 7 della Legge delega 86/2019, per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

Scarica il testo del  Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 38

Il decreto in oggetto riordina e riforma la legislazione vigente, innovando il procedimento amministrativo che consente la costruzione e l'ammodernamento degli impianti:

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Iter da seguire per la presentazione del progetto (breve sintesi)

In particolare, l’articolo 4 recando misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, innovando così la disciplina prevista dall'art. 1, co. 304 e 305, della L. 147/2013 e dall'art. 62 del D.L. 50/2017 (L.96/2017), stabilisce:

Su istanza dell’interessato, il Comune, previa conferenza di servizi preliminare dichiari, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del documento di fattibilità, il pubblico interesse della proposta indicando le condizioni per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Rispetto all'art. 1, co. 304, della L. 147/2013, tale termine risulta ridotto di 30 giorni.

Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata daldocumento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sinda cometropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune puo' chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticita' della proposta.

Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto.


1 FILE ALLEGATO:
Dlgs del 28.02.2021 n. 38
TAG: La riforma dello Sport Leggi e Decreti