Normativa Pubblicata il 02/02/2012

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Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4

I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4); Con Provvedimento del 2/02/2012 è stato approvato il Modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate



Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 02/02/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate

Approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 2 febbraio 2012 il Modello di Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

A decorrere dall’anno 2012 tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione del Ministero dell’economia e delle finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) e dell’INPS.
I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) devono presentare il presente modello per indicare l’intermediario presso cui ricevere i dati dei 730-4.
Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici sono tenuti alla presentazione del presente modello per indicare i dati necessari per assicurare la messa a disposizione dei 730-4 (sede telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica).
I sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono chiedere di ricevere i dati dei 730-4 presso un intermediario. In tal caso, devono compilare il quadro B. Pertanto devono utilizzare questo modello tutti i sostituti che non hanno già inviato la comunicazione e coloro che devono variare dati già comunicati.
Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.

I sostituti d’imposta devono trasmettere le comunicazioni mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica entro il 31 marzo dell‘anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Nella comunicazione deve essere indicata la sede telematica presso cui ricevere i mod. 730-4.

Il Allegato il Provvedimento e il Modello con relative istruzioni

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento del 2/02/2012 - Modello 730-4
TAG: Dichiarazione 730/2024: novità Provvedimenti