L’imposta di bollo sulla comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari si applica anche quando non sussiste alcun obbligo di invio o di redazione. La comunicazione si considera, infatti, in ogni caso inviata almeno una volta l’anno e l’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.