La modifica introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 coinvolge l’intero ambito di applicazione della disciplina della Pex, e, quindi, non riguarda solamente le partecipazioni societarie, ma anche le partecipazioni al capitale o al patrimonio, i titoli, gli strumenti finanziari similari alle azioni, i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza con apporto diverso da opere e servizi.
I requisiti che devono essere soddisfatti, al fine dell’applicazione della disciplina della pex, sono indicati dall’articolo 87 del Tuir e sono:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- nel primo bilancio chiuso durate il periodo di possesso, la partecipazione deve essere stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie;
- la società partecipata deve presentare la residenza fiscale in uno stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
- la società partecipata deve esercitare un’impresa commerciale, rispettando la definizione dell’articolo 55 del Tuir; alcuna rilevanza viene attribuita a tale requisito per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati o per le plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita.