Speciale Pubblicato il 18/04/2006

Tempo di lettura: 4 minuti

Unico 2006 persone fisiche - le principali novità IRPEF

di Staff di Fiscoetasse



Con l'approvazione del modello di dichiarazione unificata e delle relative istruzioni (Provvedimento del direttore delle Entrate del 22 Febbraio 2006) è cominciato anche per quest'anno il conto alla rovescia per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per la effettuazione dei connessi versamenti per il periodo di imposta 2005.

Mentre il termine di presentazione della dichiarazione è, per la quasi generalità dei contribuenti, il 31 Ottobre 2006 , tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, per le Persone Fisiche e per le società di persone devono essere effettuati entro il 20 Giugno 2006 oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 20 Luglio 2006 .

Si ricorda che sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

Il Modello UNICO 2006 - Persone Fisiche potrà dunque contenere il modello per la dichiarazione dei redditi (composto dai quadri contrassegnati con la lettera R), il modello per la dichiarazione annuale IVA (quadri con lettera V), il modello per la dichiarazione ai fini Irap (quadri contraddistinti da IQ) ed infine il modello 770 Ordinario (lettera S).

L'articolo continua dopo la pubblicità

Le novità per il calcolo Irpef nel modello 2006

La legge Finanziaria per il 2005 (Legge n. 311 del 2004) ha rivisto la misura di scaglioni ed aliquote Irpef con applicazione a partire dal 1° Gennaio 2005 . Nella dichiarazione di quest'anno si dovranno quindi applicare questi valori:

Scaglioni di reddito

Aliquote 2005

Da zero a 26.000 Euro

23%

Oltre i 26.000 Euro e fino a 33.500 Euro

33%

Oltre 33.500 Euro

39%

Oltre 100.000 Euro

39% + contributo di solidarietà del 4%

Le detrazioni per carichi di famiglia sono state sostituite con deduzioni per carichi di famiglia (family area) così determinate:

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Euro 3.200,00.

Figli

Altri familiari (conviventi con il contribuente o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell\'autorità giudiziaria).

Euro 2.900,00.

La deduzione viene però aumentata:

  • a 3.450 Euro per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni;
  • a 3.200 Euro per il primo figlio se l\'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli;
  • a 3.700 Euro per ogni figlio portatore di handicap

Sempre a partire dal periodo di imposta 2005, non sono più operative le altre detrazioni (per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo o impresa minore) essendo stato abrogato l'art. 14 Tuir che le disciplinava.

Il limite di reddito complessivo previsto per essere considerati "fiscalmente a carico" non è stato modificato: attualmente continua ad essere fissato nell'importo di Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, della no tax area e delle deduzioni per oneri di famiglia.

Anche le nuove deduzioni, devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate.

A partire dal 2005 è inoltre operativa la nuova deduzione, di importo massimo pari a 1.820 Euro, relativa alle spese documentate per assistenza personale (propria o dei familiari indicati nell\'art. 433 del Codice Civile) nei casi di non autosufficienza; per beneficiare di questo bonus non è necessario che il familiare risulti a carico o sia convivente con il contribuente.

Il requisito della documentazione di queste spese è soddisfatto mediante il rilascio, da parte di colui che presta l'assistenza, di una ricevuta riportante i dati anagrafici (e il codice fiscale) delle persone interessate.

Le misure delle deduzioni appena citate rappresentano gli ammontari - teorici - delle deduzioni stesse. La misura effettiva della deduzione spettante si ottiene applicando una particolare formula simile a quella che si utilizza per la quantificazione della no-tax area.

Anche nella prossima dichiarazione dei redditi viene consentito al contribuente di scegliere le regole di tassazione più convenienti in vigore al 31 Dicembre 2002 o al 31 Dicembre 2004 (doppia clausola di salvaguardia).

Si segnalano poi anche alcune interessanti novità introdotte con l'ultima legge Finanziaria (Legge n. 266/2005).

Per il periodo di imposta 2005 le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (per un importo complessivamente non superiore a 632 Euro annui per ogni figlio) daranno diritto ad una detrazione Irpef del 19% . L'agevolazione massima sarà dunque di 120 Euro per ciascun figlio ospitato in un asilo nido.

Già nella dichiarazione dei redditi di quest'anno è inoltre concesso al contribuente, di decidere se destinare il 5 per mille dell'Irpef per finalità di volontariato, ricerca scientifica ed universitaria, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 20/01/2006 sono state definite le modalità operative per realizzare il riparto delle somme.

I soggetti (enti ed associazioni operanti nel campo delle iniziative sociali e della ricerca scientifica e sanitaria) aspiranti-beneficiari di questi fondi dovevano presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il termine del 10 Febbraio 2006 (successivamente prorogata fino al 20 Febbraio).

L'elenco dei soggetti iscritti nell'elenco dei beneficiari è pubblicato sul sito Internet delle Entrate con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto.

I riflessi nel modello 2006

Nel frontespizio del modello Unico di quest'anno, accanto alla firma della dichiarazione, trova posto la casella per l'esercizio dell'opzione che consente la trasmissione diretta degli avvisi di irregolarità all\'intermediario che ne ha curato la trasmissione. In questo caso sarà quest'ultimo ad avvisare il contribuente delle eventuali incongruenze riscontrate dagli uffici finanziari sulla denuncia presentata; se l'opzione non viene esercitata il dichiarante riceverà, come nel passato, la richiesta di chiarimenti all'indirizzo del domicilio fiscale a mezzo raccomandata AR.

Altra novità importante che si riflette sul modello è la possibilità, consentita dalla Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1 commi da 469 a 476), di procedere alla rivalutazione dei beni di impresa mediante l'assolvimento di una imposta sostitutiva variabile in relazione al bene rivalutato (12% per i beni ammortizzabili, 6% per quelli non ammortizzabili e 19% per le aree edificabili). Nel quadro RY di Unico verrà dunque evidenziata distintamente la rivalutazione, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per beni e partecipazioni (di controllo-collegamento), l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (che sconterà l'imposta sostitutiva del 7%) e la rivalutazione delle aree fabbricabili.