Speciale Pubblicato il 11/03/2005

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Finanziamento ai partiti politici

di Dott. Stefano Ielmini



A cura del Dott. Stefano Ielmini- Autofinanziamento privato ordinario (extra campagna elettorale)
- Finanziamento privato a favore dei singoli candidati nelle campagne
- Rimborso delle spese elettorali ( Legge 3 giugno 1999, n. 157).

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Autofinanziamento privato ordinario (extra campagna elettorale)

Allo stato attuale tutti i soggetti politici possono svolgere attività politica utilizzando mezzi economici propri.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali non esiste alcuna limitazione di importo; tuttavia, ai sensi dell'art. 4 della Legge 659/1981, qualora l' importo erogato superi la somma di Euro 6.613,99 (limite così fissato dal Decreto 23 febbraio 2001) - somma che viene rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso - il soggetto che eroga ed il soggetto che riceve sono tenuti a farne una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, da depositare presso la Presidenza della Camera dei Deputati ovvero da spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto - che soltanto nella loro somma annuale superino l' ammontare predetto - l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo. Nel caso di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del soggetto che li percepisce.

Inoltre, occorre precisare che qualora il contributo o finanziamento venga erogato da una società di cui al Libro quinto - Titolo quinto - del codice civile; in altre parole da qualsiasi tipo di società), ai sensi dell'art. 7 della Legge 195/1974 occorre che il contributo/finanziamento sia deliberato dall'organo sociale statutariamente competente e sia regolarmente iscritto nella contabilità della Società erogante; pertanto, è necessario acquisire sia la delibera che la dichiarazione da parte della Società erogante che tali adempimenti siano stati posti in essere.

Finanziamento privato a favore dei singoli candidati nelle campagne

Lo speciale regime del finanziamento privato delle campagne elettorali si applica a partire dal giorno successivo all'indizione delle elezioni fino al giorno delle votazioni compreso ei differisce a seconda si tratti di elezioni per le Assemblee nazionali, per il Parlamento europeo, per le Regioni o per le autonomie locali (L. 515/93).
I limiti di valore imposti dalla legge al finanziamento privato operano nei confronti delle contribuzioni disposte a favore di singoli candidati, restandone escluse quelle dirette a partiti, liste o gruppi di candidati.

Rimborso delle spese elettorali ( Legge 3 giugno 1999, n. 157)

Caratteristiche principali del la legge 3 giugno 1999

La normativa prevede l'attribuzione , ai movimenti o partiti politici , di un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

E' altresi' prevista la corresponsione di un rimborso a favore dei comitati promotori, nel caso di indizione di uno o piu' referendum effettuati ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale , a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.

Analogo rimborso e' previsto anche per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

Pertanto sono cinque le ipotesi di rimborso delle spese elettorali (o referendarie)

Gli oneri che gravano sui partiti politici per ottenere tali rimborsi sono, dapprima , quello di presentare un'apposita richiesta (entro 10 giorni dal termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi) e, successivamente , di redigere un apposito rendiconto (secondo quanto previsto dalla legge 2/1997). La mancata predisposizione del rendiconto (o la sua irregolare compilazione) determinano la sospensione del rimborso, sino alla sua regolarizzazione.

Possono partecipare al riparto i partiti che soddisfano i requisiti indicati nella legge 515/1993 e 43/1995 : in pratica che hanno ottenuto un certo quorum di voti (ora sceso , per alcune ipotesi, all'1% dei voti) oppure hanno ottenuto almeno un candidato eletto.

Una parte (5%) dei fondi ricevuti devono essere destinati, da ciascun partito che ne beneficia, a favore di "iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica" (art. 3) e' stata peraltro introdotta una apposita voce nei rendiconti.