Speciale Pubblicato il 18/07/2023

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La riforma del lavoro sportivo: novita' e resoconto in un video

di dott. Lamberto Mattei , Dott.ssa Antonina Tricamo

La riforma del lavoro sportivo in vigore dal 1 luglio 2023 e le novità del decreto correttivo alla riforma dello sport appena pubblicato in Gazzetta



La legge delega n. 86 del 2019 ha delegato il governo alla promozione, sviluppo, razionalizzazione del sistema dello sport mediante una serie di modifiche che avrebbero dovuto incidere in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione della disciplina di settore con particolare riguardo alla regolazione del rapporto di lavoro sportivo.

In attuazione della suddetta delega normativa è stato emanato, come sappiamo, il D.Lgs. n. 28 febbraio 2021, n. 36, che detta le norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Sono stati emanati anche altri provvedimenti che riguardano ulteriori questioni pure riferite al tema dello sport concernenti la disciplina degli agenti degli atleti (D.Lgs. n. 37/2021), la gestione degli impianti sportivi (D.Lgs. n. 38/2021), il registro delle attività sportive dilettantistiche (D.Lgs. n. 39/2021) e le norme di sicurezza per gli sport sulla neve (D.Lgs. n. 40/2021).

Il provvedimento di maggior interesse ai nostri fini è, chiaramente, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, concernente “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” (d’ora innanzi anche solo “decreto”).

L’entrata in vigore del provvedimento, come noto, è stata rimandata al 1° luglio 2023.

Della Riforma del Lavoro Sportivo nonchè della esenzione Imu degli Enti non commerciali se ne è parlato il giorno 12 luglio dalle ore 11 alle ore 12, su iniziativa del Presidente della VII Commissione Sen. Roberto Marti, presso la Sala Nassirya, Piazza Madama - Roma

Erano presenti: 

1.       Il Senatore Roberto Marti;

2.       Il Senatore Claudio Durigon;

3.       Il Capo di Gabinetto del Ministro dello Sport Massimiliano Atelli;

I lavori sono stati presentati dal dott. Lamberto Mattei -  Studio SARCC  email : studiosarcc@studiosarcc.it - tel. 06.58332144


I lavori del convegno sono visibili al seguente link:




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Gli operatori dello Sport

A partire dal 1°luglio 2023, ai sensi dell’art. 25 del decreto citato, gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, saranno definiti “lavoratori sportivi”.

È lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo eserciterà, quindi, l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

Successivamente, con ulteriori provvedimenti, saranno disciplinate le altre figure necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive, come ad esempio i custodi, i receptionist, gli addetti alle pulizie, i giardinieri ecc…

Tutte le figure di lavoratori escluse dalla riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

La prima distinzione da porre in risalto è quella tra VOLONTARI e OPERATORI SPORTIVI.

VOLONTARI

Il volontario è colui che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo.

I volontari sono disciplinati dall’art. 29 del decreto. Sono ritenuti tali coloro i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Il volontario dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza[1].

I rimborsi non concorrono a formare il reddito dello stesso soggetto ai fini fiscali.

Le società sportive non iscritte al RUNTS non hanno l’obbligo di adozione del registro dei volontari vidimato.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

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OPERATORI SPORTIVI

Come anticipato, quindi, a breve, tutti i soggetti ai quali l’associazione o società sportiva dilettantistica riconosce un compenso per l’attività svolta in loro favore devono essere definiti “operatori sportivi”.

In tale categoria generale rientrano:

LAVORATORI SPORTIVI

La categoria di lavoratori sportivi è composta da:

INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE SPORTIVO

Il lavoro sportivo può essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo

In ipotesi di LAVORO AUTONOMO, esso potrà essere inquadrato come:

Il predetto decreto legislativo stabilisce per presunzione che il rapporto di lavoro dell’atleta professionista deve essere di natura subordinata, mentre quello dello sportivo dilettante debba inquadrarsi come collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo soggetto:

Le CO.CO.CO., invece, se sono rese a titolo oneroso, devono necessariamente collocarsi nella disciplina lavoristica con un inquadramento subordinato o autonomo a seconda delle concrete caratteristiche del rapporto, tenuto conto che i collaboratori di segreteria e affini:

Con una specifica modifica all’art. 53, comma 2, lett. a), TUIR, è stato stabilito che costituiscono redditi di lavoro autonomo le attività derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021.

PUBBLICI DIPENDENTI

Ai sensi dell’art. 25, comma 6, del decreto n. 36/2021, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

A tali soggetti si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui si è detto in precedenza.

L’attività svolta dai lavoratori dipendenti, come detto, può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso detti soggetti hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e devono essere iscritti alla Gestione separata INPS.

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6-quater, del decreto

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Adempimenti e Imposizione fiscale del lavoro sportivo

TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

La nuova regolamentazione (vgs. art. 36 comma 2, D.Lgs. n. 36/2021), per quanto non espressamente disciplinato, rimanda al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Va detto che in precedenza, in assenza di regolamentazione specifica, trovavano costante applicazione le disposizioni di cui agli artt. 67, comma 1, lett. m), nonché 69, comma 3, TUIR, con la conseguenza che risultavano esenti da imposta le indennità, rimborsi, premi e compensi fino a 10 mila euro.

A decorrere dal 1° luglio 2023, di contro, sono previste specifiche disposizioni nel provvedimento in esame che impongono:

Il trattamento fiscale dei professionisti deve avvenire secondo le regole ordinarie del TUIR, mentre la suddetta indennità TFR deve essere assoggettata a tassazione separata (artt. 26, comma 4, e 36, comma 1, del decreto). In tal senso è stato modificato anche l’art. 17, comma 1, lett. f), TUIR;

In base all’art. 36, comma 6, del decreto, tali compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Dette retribuzioni, poi, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo massimo annuale di euro 15 mila.

Per i compensi percepiti nel 2023 dagli sportivi dilettanti, sia con il vecchio che con il nuovo regime, sarà escluso da tassazione un importo non superiore a 15 milia euro (art. 51, comma 1-bis, del decreto);

Adempimenti e imposizione ai fini previdenziali del lavoratore sportivo

TRATTAMENTO INPS

L’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25 %.

In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione, etc…

La norma dispone, inoltre, l’applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50 % dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027.

ATTENZIONE: non siamo in presenza di una decontribuzione, ma di una riduzione della base imponibile con la conseguenza che le relative prestazioni pensionistiche saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati.

La riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per la tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.

Quindi, ai fini contributivi, la riforma determina che per i soggetti non assicurati con altre forme pensionistiche obbligatorie, si avrà:

IVS
CONTRIBUTI MINORI
TOTALE

MALATTIA - ANF
MATERNITA'
DIS COLL

25%
0,50%
0,22%

1,31%
27,03%


Mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria:

IVS
CONTRIBUTI MINORI
TOTALE

MALATTIA - ANF
MATERNITA'
DIS COLL

24%
------
-------

-------
24%

Ai sensi dell’art. 37 del decreto, alle collaborazioni amministrativo gestionali viene attribuita la medesima regolamentazione dei lavoratori sportivi titolari di collaborazioni coordinate e continuative o che svolgono prestazioni autonome con posizione IVA, determinandone l’iscrizione al pilastro previdenziale INPS della Gestione Separata di cui all’art 2, comma 26, Legge n. 335/1995.

L’onere contributivo è ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3, mentre l’adempimento dell’obbligazione contributiva è interamente a carico del committente che deve eseguire il pagamento tramite F 24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

TRATTAMENTO INAIL

In base all’art. 34 del D.Lgs. n. 36/2021, i lavoratori subordinati e i co.co.co sportivi sono assoggettati alla contribuzione INAIL (eccetto quelli in possesso di P.IVA).

Per i lavoratori assoggettati a contribuzione INAIL non è prevista (contrariamente a quanto accade ai fini INPS per i lavoratori sportivi co.co.co e le P.IVA) alcuna soglia di esenzione.

In concreto, in assenza di interventi, un co.co.co sportivo dovrà versare il contributo INAIL anche per compensi inferiori ai 5.000,00 € annui.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co si applica la disciplina INAIL prevista per i co.co.co.

In sostanza, il premio assicurativo dovrà essere corrisposto sul compenso effettivamente erogato, tenuto però conto dei minimali e massimali di contribuzione mensile[3].

La deliberazione n. 250, adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 10 ottobre 2022, relativamente ai lavoratori subordinati sportivi di cui all’art. 34, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 36/2021, ha stabilito le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari, ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

Il decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) del 21 novembre 2022, ha fissato la retribuzione e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Le CO.CO.CO di carattere amministrativo-gestionale

Come detto, ai sensi dell’art. 25 del decreto, sono lavoratori sportivi l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. 

Inoltre, è definito lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

In base all’art. 37 del decreto, poi, l’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può comunque essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.

Le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale posso assimilarsi a quelle attività cui faceva riferimento in passato la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21/E del 2003 che si riferiva, infatti, alle attività di segreteria e di raccolta delle iscrizioni.

Nel caso in cui la prestazione di collaborazione amministrativo-gestionale abbia i caratteri della autonomia potrà costituire rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale.

In tal caso, quindi, sarà dovuto il pagamento Inail applicando il premio stabilito dal decreto interministeriale sopra richiamato; la contribuzione previdenziale sarà suddivisa per due terzi a carico della sportiva e un terzo a carico del collaboratore, ma, ai fini previdenziali troverà applicazione l’agevolazione di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell’art. 35 D.Lgs. 36/2021 con l’assoggettamento ad aliquota contributiva solo della parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui e con la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027.

La parte di contribuzione versata non concorre a formare il reddito dei collaboratori ai fini tributari.

Va evidenziato che ai collaboratori amministrativo-gestionali non si applica il comma 8-quater dell’art. 35 che prevede che alle prestazioni iniziate prima del 1° luglio 2023 ed inquadrate ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, non si dia luogo a recupero contributivo.

Le novità del decreto correttivo 75/ 2023

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2023 il nuovo decreto 75 2023  concernente: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo”.

Tra le novità di maggior interesse per quanto inerisce al presente contributo, vale richiamare quanto di seguito indicato:

Il decreto correttivo stabilisce che per ogni singola prestazione dei direttori di gara basterà una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non sarà necessaria la stipula di un contratto di lavoro. Inoltre, si prevede che ai direttori di gara possano essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte nel proprio comune di residenza, fino a un massimo di 5.000 euro.

Come già evidenziato, il decreto correttivo approvato dal Governo eleva da 18 a 24 ore il limite orario settimanale di durata delle prestazioni oggetto del contratto in base al quale scatta la presunzione, nell’area del dilettantismo, che il lavoro sportivo sia oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta di importo corrispondente ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi, alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro delle attività sportive dilettantistiche che conseguono, nell’anno sociale previsto statutariamente, complessivamente ricavi di qualsiasi natura pari o inferiori ad euro 200.000.

Viene stabilito che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. potranno ricorrere alle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall'orario di lavoro.

Diversamente, nel caso in cui si configuri l’ipotesi del lavoro sportivo e si preveda un compenso, sarà richiesta la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Si prevede, poi, un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro.


Note

[1] Può essere considerato a titolo di rimborso anche il riconoscimento di una indennità chilometrica parametrata ai costi della autovettura utilizzata sulla base delle tabelle che l’Aci pubblica a tale fine.

[2] Si ritiene che possano essere considerati tali esclusivamente i tecnici che abbiano i requisiti previsti dall’ente affiliante per lo svolgimento di attività didattica e siano allo stesso tesserati.

[3] Ad oggi, il minimale di contribuzione mensile è fissato dal decreto di cui sopra in circa 1 480 €uro/mese. Ciò significa che, in assenza di interventi correttivi, un lavoratore sportivo titolare di contratto di co.co.co. che percepisce compensi di poche centinaia di euro mensili dovrà pagare INAIL sul minimale indicato.



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