Speciale Pubblicato il 25/10/2021

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Le lezioni di nuoto non sono esenti da IVA

di Moroni Avv. Francesca

La Corte di Giustizia UE si pronuncia sulle esenzioni dell’imposta (comunitaria) per attività di interesse pubblico.



I fatti di causa  

Con sentenza C-373/19, la Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti sull'esenzione IVA per le prestazioni di insegnamento di nuoto, restringendo ancora di più il perimento delle esenzioni.

Nel dettaglio, l’ente ricorrente gestisce una scuola di nuoto sotto forma di società di diritto civile (tedesco). Nell’ambito della sua attività impartisce, principalmente a bambini, corsi di vari livelli sull’apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto. A tale titolo e, a seguito di verifica fiscale relativa agli anni 2007-2011, la società ritiene che dette prestazioni debbano essere esentate dall’IVA. 

Esperito l’iter giudiziario interno, il giudice adito (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali: 

«1) Se la nozione di insegnamento scolastico o universitario di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, comprenda anche le lezioni di nuoto;

2) Se il riconoscimento di un organismo ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della citata direttiva 2006/112/CE quale organismo avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico cui spettano i compiti dell’educazione dell’infanzia e della gioventù, dell’insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale, possa derivare dalla circostanza che le lezioni impartite da tale organismo riguardano l’apprendimento di una competenza di base di livello elementare (nella specie: il nuoto)».

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte dunque sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 

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La normativa di riferimento in tema di esenzione IVA

I giudici europei sottolineano che «l’articolo 132 della direttiva 2006/112 prevede esenzioni che sono dirette a favorire talune attività di interesse pubblico. Tuttavia, tali esenzioni non riguardano tutte le attività di interesse pubblico, ma solo quelle che vi sono elencate e descritte in modo particolareggiato».

Inoltre, «secondo la giurisprudenza della Corte, le citate esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, volte ad evitare divergenze nell’applicazione del sistema dell’IVA da uno Stato membro all’altro»

La Corte ha già dichiarato che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della citata direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per specificare le esenzioni di cui al menzionato articolo 132 debbano essere interpretati in modo da privare le esenzioni stesse dei loro effetti

 

La nozione di “insegnamento scolastico o universitario” secondo la Direttiva 2006/112

La Corte ha precisato che la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai sensi della direttiva 2006/112, non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.

Pertanto, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112 include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate.

Ne consegue che, mediante tale nozione, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.

Di conseguenza, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.

Alla luce di tali considerazioni, occorre verificare se l’insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto, come quella di cui trattasi nel caso di specie in esame, possa rientrare nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112.

In proposito, osserva la Corte UE, «benché l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario».

Ciò posto, i giudici concludono con il seguente principio: «La nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto».



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