Speciale Pubblicato il 22/11/2013

Tempo di lettura: 3 minuti

Rimborso IVA: termine decennale per la richiesta in caso di cessazione

di Dott. Bertolaso Piero

Importante ordinanza della Corte di Cassazione n. 24889 del 6 Novembre 2013 sulla prescrizione della domanda di rimborso IVA in caso di cessazione dell'attività - commentata con excursus giurisprudenziale e testo completo



La Suprema Corte  nell’interessante ordinanza  n. 24889 del 6 Novembre 2013 , sulla scorta dei precedenti orientamenti della giurisprudenza di vertice, applica la seguente norma giuridica: la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo.
IL CASO
L’ Agenzia delle Entrate, propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 85/3/2011 depositata il 20/5/2011.
Questo l’iter processuale: la controversia viene promossa da una s.a.s. che vede soccombente in primo e secondo grado Parte erariale. Più precisamente l’Agenzia ricorre avverso il rigetto dell'appello dalla stessa, proposto contro la sentenza della CTP di Perugia Bari n. 204/4/2007 che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio dell'Ufficio sull'istanza di rimborso IVA 2002 formulata nel 2006, a seguito di cessazione dell'attività avvenuta nel 2002.
Il ricorso proposto si articola in unico: violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 e art. 38 bis, laddove la CTR ha ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello VR ed il decorso del termine biennale.

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Norma e giurisprudenza: una breve ricognizione

In tema di IVA, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, nel disciplinare espressamente il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata in eccedenza in caso di cessazione dell'attività, pur facendo riferimento alle risultanze della dichiarazione presentata ,, non subordina l'esercizio di tale diritto al rispetto di particolari adempimenti formali. 
La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perchè l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo.
Alla luce del precedente precetto normativo e delle norme giuridiche formulate dalla giurisprudenza di legittimità la contribuente ritiene, contrariamente a quanto prospettato dall’Agenzia delle entrate. che non venga meno il suddetto diritto: “ed invero, il diritto dell’operatore economico al rimborso dell’eccedenza dell’Iva versata rispetto a quella da lui dovuta sulle operazioni imponibili poste in essere nel medesimo esercizio, prima ancora di essere espressamente riconosciuto e disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, è espressione di un principio generale dell’ordinamento in materia di ripetizione dell’indebito, più volte ribadito dalla giurisprudenza, in particolare a proposito dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi (v. Cass. 9.7.2004, n. 12791; 6.7.2004, n. 12405; 30.5.2003, n. 8153)”Cass. Civ. Sent. n. 13920 del 24 giugno 2011.
Tale principio è stato ripreso e richiamato nella recente sentenza Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-03-2013, n. 7721 per cui secondo la S.C. “In tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perchè l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo (Cass. n. 9794 del 2010)” .
Coerentemente la Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 18-02-2013, n. 4002 applica i suddetti principi di diritto... 

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Richiesta rimborso IVA con termine decennale - Ord. Cass. n. 24889/2013
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