È fiscalmente irrilevante la svalutazione del bene immobile ad uso abitativo precedentemente iscritto tra le rimanenze valutate al costo specifico (c.d. “beni infungibili”). Questa, in sintesi, è la conclusione a cui perviene l’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione n. 78 del 12 novembre 2013. Il citato provvedimento è stato reso a seguito della richiesta di chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare alla svalutazione di un immobile precedentemente contabilizzato all'effettivo costo sostenuto.
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Valutazione civilistica delle rimanenze
L’Agenzia nell’affrontare la tematica, in primis, focalizza l’attenzione sul trattamento civilistico delle rimanenze; sul punto, infatti, si rammenta che:
- le rimanenze, sono valutate al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi
- il costo dei cd “beni fungibili” può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli FIFO o LIFO; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza va indicata, per categoria di beni, in nota integrativa. (art. 2426, n. 9, c.c.).
- i beni cd “infungibili” (unici e non sono sostituibili con beni aventi caratteristiche identiche) vanno valutati al costo specifico (costo di acquisto o di produzione); per tali beni, infatti, risulta possibile una misurazione puntuale dei costi effettivi ad essi afferenti.
Pertanto, come evidenziato dalla stessa Agenzia, già in ambito civilistico si osserva un trattamento diverso dei beni in relazione alla natura degli stessi: solo per i beni fungibili non dotati di una propria individualità, per i quali è possibile la gestione in massa ed il raggruppamento in categorie omogenee, è consentita la valutazione con criteri forfetari (costo medio ponderato, FIFO, LIFO e relative varianti).
Valutazione fiscale delle rimanenze
Passando all’esame della disciplina fiscale, il documento di prassi chiarisce che l’articolo 92 del TUIR, recante il trattamento delle giacenze di magazzino, “si pone in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica” nella misura in cui riconosce, ai fini fiscali, i criteri di valutazione adottati in sede di redazione del bilancio, “nel rispetto tuttavia di un valore minimo imposto dalla norma fiscale”.
In pratica, la possibilità di procedere a valutazioni che possano avere rilevanza fiscale è circoscritta alle sole giacenze di magazzino comprendenti beni valutati con criteri forfetari (FIFO, LIFO, costo medio ponderato). Diversamente, per i beni valutati al costo specifico, il valore ai fini fiscali sarebbe sempre rappresentato dal costo stesso, essendo irrilevanti le svalutazioni che, invece, sono obbligatorie in bilancio.
Ne consegue, quindi, che nessuna rilevanza fiscale può derivare dalla svalutazione dei beni per i quali è prevista la valutazione al costo. Oltretutto, l'irrilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili è conforme ai principi dei soggetti Ias adopter per i quali le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.
Infine, l'Agenzia, a fronte di tale situazione indica anche il comportamento da adottare in sede di dichiarazione dei redditi; è, infatti, necessario operare una variazione in aumento del reddito corrispondente al valore del componente negativo imputato al conto economico.