Speciale Pubblicato il 19/12/2012

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Dichiarazione e versamento IMU: sanzioni e ravvedimento

di Dott. Raffaele Pellino

Per irregolarità nella dichiarazione ed i versamenti relativi all’IMU si applicano le sanzioni già previste in materia di ICI. Alla nuova imposta, inoltre, è applicabile anche l’istituto del “ravvedimento operoso”.



Come noto, l’art. 9 del DLgs 23/2011 demanda alle norme previste per l’ICI la disciplina del regime sanzionatorio della nuova IMU.
Nello specifico, alle violazioni IMU sono applicabili le seguenti sanzioni: 

Ravvedimento
L’irrogazione delle suddette sanzioni in misura “ordinaria” può essere, tuttavia, evitata laddove il contribuente regolarizzi la violazione mediante ravvedimento (art. 13,DLgs 472/97); questo è sempre attivabile eccetto in caso di violazione consistente nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

Definizione agevolata
Le sanzioni per l’omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad 1/3 se risultano versate entro il termine per ricorrere in commissione tributaria (artt. 16 e 17, DLgs 472/97). Come precisato dalla circolare 3/2012/DF, infatti, le sanzioni applicabili in caso di definizione agevolata (attualmente pari 1/3) si applicano anche ai tributi locali, e, quindi, anche all’IMU.

Interessi moratori
Si rammenta che sulle somme non versate relative all’IMU si applicano gli interessi di mora nella misura annuale stabilita da ciascun Comune. Tali interessi, che non possono superare il 3% di differenza rispetto al tasso di interesse legali, maturano giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili.
 

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Per maggiori dettagli scarica La Circolare del Giorno del 19 Dicembre 2012 qui sotto:

CDG N. 255  " Ravvedimento IMU"