Speciale Pubblicato il 11/10/2012

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Dichiarazione Imu entro il 30 novembre, ora è ufficiale

di Gesuato Elisabetta

La proroga della presentazione della dichiarazione Imu al 30 novembre è stata confermata ieri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.l. 174/2012, come anticipato il 28 settembre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.



Il decreto sugli enti locali, pubblicato ieri in Gazzetta, oltre a rendere ufficiale la proroga della dichiarazione Imu ha anche inserito una disposizione di legge che supera i rilievi mossi dal Consiglio di Stato con il parere del 4 ottobre scorso. È previsto, infatti, che il regolamento che stabilirà il pagamento dell’Imu da parte della chiesa e degli enti non commerciali per gli immobili ad utilizzo misto deve individuare anche i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività svolte in modalità non commerciali.

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Proroga dichiarazione Imu

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.l. 174/2012, contenente i tagli per gli enti locali, è stata ufficializzata la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione Imu, anticipata nei giorni scorsi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (comunicato stampa del 28 settembre 2012). Dal 1° ottobre, termine ormai scaduto, si slitta al 30 novembre 2012, a stabilirlo l’art. 9 comma 3 lett. b) del D.l. 174/2012, che modifica il comma 12-ter dell’art. 13 del D.l. 201/2011.
Il termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione Imu riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.
Attualmente però continuano a mancare il modello ufficiale e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
 

Esenzione Imu per gli enti non commerciali

Sono esenti dall’Imu gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché di religione o di culto (intendendosi con quest’ultime quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana – art. 16 lett. a della L. 222/1985). A stabilirlo è l’art. 9 comma 8 del D.lgs. 23/2011 che richiama le disposizioni previste dal decreto Ici (art. 1 comma 1 lett. i del D.lgs, 504/1992).

Utilizzo misto dell’immobile

Se, come spesso accade, l’immobile ha un utilizzo misto l’esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l’attività non commerciale, laddove ciò sia identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Se ciò non è possibile, dal 1° gennaio 2013 l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione. Il modello di tale dichiarazione, le relative procedure e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, dovevano essere decise con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del D.l. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), avvenuta il 24.03.2012.

Il Consiglio di Stato boccia il tentativo del Ministero

Il consiglio di stato, con parere 04180 del 4 ottobre 2012, boccia lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che regola la determinazione delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali, ai fini dell’applicazione dell’esenzione Imu. Il motivo è che trattandosi di un decreto ministeriale, il suo contenuto deve essere limitato a quanto demandato dalla legge. Nel caso specifico ciò non avviene in quanto lo schema del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è diretto a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali, e ciò esula da quanto disposto dalla legge che si limita (art. 91 bis del D.l. 1/2012) a demandare al decreto gli “elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale”.

L’intervento normativo

Alla luce delle problematiche sopra esposte, con l’art. 9 comma 6 del D.l. 174/2012 viene modificato l’art. 91 bis del D.l. 1/2012, in modo tale che al Ministro dell’Economia e delle Finanze si conferisca il compito di emanare anche i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività, svolte con modalità non commerciali, di tipo assistenziale, previdenziale, sanitario, ricettivo, culturale, ricreativo, sportivo, nonché di religione o di culto (art. 7 comma 1 lett. i del D.lgs. 504/1992). Il regolamento, già messo a punto dal Ministero dell’Economia e che il Governo si appresta ad emanare, considera esenti dall’IMU le scuole paritarie, gli ospedali convenzionati e le strutture ricettive che ospitano persone per sistemazioni temporanee per bisogni speciali o soggetti svantaggiati, a condizione però che riscuotano “rette simboliche” o svolgano la loro attività “a titolo gratuito”. Tali istituti dovranno adeguare i propri statuti ai nuovi requisiti entro il 31.12.2012.


6 FILE ALLEGATI:
Articolo 7 del D.lgs. 504_1992 Articolo 16 della Legge 222_1985 Articolo 9 del D.lgs. 23_2011 Parere Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 Articolo 91 bis del D.l. 1/2012 ante modifica Articolo 9 D.l. 174/2012