Speciale Pubblicato il 19/04/2012

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La mediazione tributaria evita il contenzioso

di Dott. Raffaele Pellino

Con la mediazione il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale (CTP) nella eventuale fase giurisdizionale.



Con la cd "Manovra correttiva" è stato introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione (art. 17-bis DLgs 546/92) secondo cui è previsto:
- per le controversie di valore non superiore ad €.20.000;
- relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate;
- notificati a decorrere dal 1° aprile 2012;
l’obbligo di presentare istanza di mediazione ogniqualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.

Per un approfonfimento scarica la Circolare del Giorno "Chiarimenti delle Entrate sulla mediazione tributaria parte1 "
e la Circolare del Giorno "Chiarimenti delle Entrate sulla mediazione tributaria parte 2
"

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L'istanza di mediazione

Con l’istanza di mediazione il contribuente, oltre a sottoporre in via preventiva alle Entrate i motivi per i quali si chiede l’annullamento (totale o parziale) dell’atto, può formulare anche una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa (art. 17-bis, DLgs 546/92).
Il nuovo istituto produce, pertanto, 2 effetti:

Scarica gratis il fac-simile dell'istanza di mediazione

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la C.M. 9/2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo istituto, tra i quali si segnalano i seguenti: