Speciale Pubblicato il 21/03/2012

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Contributo di solidarietà: i recenti chiarimenti dalle Entrate

di Dott. Raffaele Pellino

Il contributo di solidarietà è deducibile in base al principio di competenza sia ai fini IRPEF che ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali



Con la circolare 4/2012 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla disciplina del cd “contributo di solidarietà” fornendo i primi chiarimenti sull’imposta straordinaria.
Come noto, infatti, la cd “Manovra di ferragosto” ha previsto, per il triennio 2011-2013, l’applicazione di un prelievo aggiuntivo del 3% (cd “contributo di solidarietà”) sui redditi IRPEF di importo superiore a €. 300.000 lordi annui.

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 61 del 21.03.2012

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I chiarimenti della Circolare dell'Agenzia delle Entrate

In merito all’ambito soggettivo di applicazione, la circolare evidenzia che, stante il riferimento del DL 138/2011 al reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, destinatari del nuovo contributo sono tutti i soggetti percettori di uno dei seguenti redditi che vanno a comporre il reddito complessivo (compresi i soggetti non residenti):

Pertanto, il reddito complessivo si ottiene sommando i redditi di ogni categoria al netto delle perdite derivanti dall’esercizio d’ impresa o arti e professioni ed al lordo degli oneri deducibili.
Riguardo, invece, l’applicazione del contributo agli emolumenti dei dipendenti pubblici ed alle cd pensioni d’oro, si dovrà considerare l’importo che costituisce reddito imponibile e, una volta verificato il superamento della soglia limite di 300.000 euro, il contributo sarà dovuto sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, relativamente a redditi diversi da quelli già assoggettati alla riduzione o già assoggettati al contributo di perequazione. Inoltre, la circolare precisa che, essendo il contributo un’imposta straordinaria, è distinta dall’ordinaria IRPEF, con la conseguenza che l’importo dovuto:

Infine, ricordando che il DL 138/2011 ed il decreto di attuazione hanno specificato che il contributo è deducibile dal reddito complessivo, la circolare stabilisce che i contribuenti deducono per “competenza” l’importo del contributo di solidarietà anche se determinato e versato nel periodo di imposta successivo. La deducibilità per “competenza” del contributo di solidarietà ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF.