Come noto, con l’articolo 23, co. 7 della cd Manovra correttiva (D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011) il legislatore ha introdotto alcune modifiche al trattamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari. Successivamente, con una serie di interventi (con la circolare del 4.08.2011 n. 40/E e poi con la circolare del 24.10.2011 n.46/E) l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni per risolvere i dubbi interpretativi sorti a seguito dell’introduzione della nuova disposizione.
SCARICA LA NOSTRA CIRCOLARE DEL GIORNO CON TUTTI I CHIARIMENTI Imposta di bollo sui depositi di titoli: chiarimenti dalle Entrate
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L'applicazione della nuova norma sull'imposta di bollo
Innanzitutto l'Agenzia chiarisce che
sono tenuti all'applicazione della nuova norma tutti gli intermediari comprese le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti. Sono escluse dall'imposta:
- le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque, oggetto di successiva dematerializzazione, quando il valore nominale complessivo presso ciascuna banca è pari o inferiore a 1.000 euro. Attenzione però: qualora presso la stessa banca ci sono più depositi di valore unitario inferiore a 1.000 euro ma complessivamente superiori a detta soglia, l'esclusione dall'imposta non trova applicazione. le comunicazioni di depositi titoli con saldo zero;
- le comunicazioni relative all'estinzione di tali depositi;
Al fine di determinare l'ammontare dei depositi e della relativa imposta di bollo, rilevano anche i titoli non sottoposti al regime di gestione accentrata.
Per quanto riguarda il
cumulo dei depositi :
- non va operato nel caso in cui il fiduciante intrattenga presso lo stesso intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio.
- Il cumulo opera, invece, se la fiduciaria intrattiene con l'intermediario più rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante.
Per quanto concerne i
titoli espressi in valuta, l'Agenzia precisa che questi vanno valorizzati
in base al cambio dell'ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli.
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