Speciale Pubblicato il 17/11/2011

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Imposta di bollo sul deposito titoli : i chiarimenti dell'Agenzia

di Dott. Raffaele Pellino

Nella circolare del 24.10.2011 n. 46/E le importanti precisazioni dell'Agenzia delle Entrate riguardo la nuova disciplina dell’imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi titoli.



Come noto, con l’articolo 23, co. 7 della cd Manovra correttiva (D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011) il legislatore ha introdotto alcune modifiche al trattamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari. Successivamente, con una serie di interventi (con la circolare del 4.08.2011 n. 40/E e poi con la circolare del 24.10.2011 n.46/E) l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni per risolvere i dubbi interpretativi sorti a seguito dell’introduzione della nuova disposizione.
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L'applicazione della nuova norma sull'imposta di bollo

Innanzitutto l'Agenzia chiarisce  che sono tenuti all'applicazione della nuova norma tutti gli intermediari comprese le società di intermediazione mobiliare per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate ai propri clienti. Sono escluse dall'imposta:
Al fine di determinare l'ammontare dei depositi e della relativa imposta di bollo, rilevano anche i titoli non sottoposti al regime di gestione accentrata.

Per quanto riguarda il cumulo dei depositi :
Per quanto concerne i titoli espressi in valuta, l'Agenzia precisa che questi vanno valorizzati in base al cambio dell'ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli.

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TAG: Bollo e concessioni governative