Speciale Pubblicato il 27/10/2011

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Interessi di mora in discesa, il nuovo tasso passa al 5,0243%

di Gesuato Elisabetta

È stato fissato al 5,0243% il nuovo tasso degli interessi di mora, che i contribuenti devono versare quando pagano in ritardo le cartelle. La nuova misura ha effetto a partire dal 1° ottobre 2011, e favorisce le imprese ed i professionisti che, in questo particolare momento di crisi, potrebbero avere difficoltà a pagare le somme iscritte a ruolo.



Continua a scendere il tasso degli interessi di mora per i contribuenti che pagano in ritardo le cartelle. La nuova misura è stata fissata al 5,0243% su base annua e si applica dal 1° ottobre 2011, con una differenza di quasi 0,75 punti percentuali rispetto a quella precedente (pari al 5,7567%). Già lo scorso anno c’era stata una riduzione dal 6,8358 al 5,7567 % e quindi in due anni il taglio degli interessi di mora è stato complessivamente dell’1,8115%.

Per un maggiore approfondimento scarica la Circolare del Giorno Interessi di mora più bassi per le cartelle pagate in ritardo

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La determinazione del tasso

Gli interessi di mora si applicano se il contribuente, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento contenente l’intimazione ad adempiere al versamento entro 60 giorni dalla notifica, non provvede al pagamento, e decorrono dalla data della notifica della cartella fino alla data effettiva di pagamento.
Il tasso è determinato annualmente
sulla base della media dei tassi bancari attivi, che viene comunicata dalla Banca d’Italia. Anche quest’anno la Banca d’Italia, con nota n. 356521, ha comunicato che la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 01.01.2010 – 31.12.2010, è stimata nella misura del 4,0243%. Applicando a tale media la maggiorazione di un punto percentuale, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011 ha fissato la nuova misura del tasso al 5,0243%.

Pagamenti a cavallo dei due tassi

Il nuovo tasso di interessi si applica a partire dal 1° ottobre, mentre fino al 30 settembre resta valida la vecchia misura del 5,7567%. Ne deriva che, nel caso in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta prima del 01.10.2011 ed il pagamento delle somme iscritte a ruolo avvenga dopo i 60 giorni dalla notifica in un giorno successivo al 01.10.2011, gli interessi moratori per ritardato pagamento andranno applicati:


1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2011

TAG: Versamenti delle Imposte