Speciale Pubblicato il 14/03/2011

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Vidimazione dei Libri sociali: entro il 16 marzo il versamento della tassa annuale

di Staff di Fiscoetasse

Entro il 16 marzo 2011 il versamento della tassa annuale di concessione governativa, per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali da parte delle società di capitali



Entro mercoledì 16 marzo 2011, le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l’anno 2011.

Sono tenute all’adempimento anche:

La tassa è dovuta in misura fissa pari a:

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Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Sono tenute all’obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:
Nell’ipotesi in cui una società, a seguito del versamento della tassa annuale, decida di trasferire la propria sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è necessario che essa provveda ad una nuova vidimazione dei libri sociali; pertanto, non dovrà versare una seconda volta la tassa annuale in esame.

Soggetti esonerati

Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:

Misura della Tassa

Come detto, il parametro in base al quale è determinata la tassa è “il capitale o il fondo di dotazione” della società risultante al 01.01 dell’anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo:
Nel caso in cui, successivamente alla data del 01.01.2011, intervengano variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2011; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2012.

Termini e modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare:
La tassa di concessione governativa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell’art. 17, D. Lgs. n. 241/1997. Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato.

Si fa presente che:


TAG: Società di capitali e di persone