Speciale Pubblicato il 24/06/2010

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Finanziaria 2010: è possibile rivalutare entro il 31 ottobre 2010 le partecipazioni in società non quotate ed i terreni

di Dott. Sergio Massa

Torna con la finanziaria 2010 la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni (art. 2 C. 229)



Viene per l’ennesima volta riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1.1.2010 a condizione che le stesse siano possedute:

-  non in regime di impresa;
-  da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

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Termine per effettuare la rivalutazione ed il versamento

Il termine per fruire della nuova rivalutazione è fissato al 31 Ottobre 2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima . Entro il 2 novembre 2010 occorrerà poi provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva secondo una delle modalità consentite:

-  in unica soluzione; 
-  come prima rata di 3 rate annuali di pari importo.

Nel caso si opti per il versamento rateale le successive due rate dovranno essere maggiorate di un tasso di interesse annuo pari al 3% .
Nel particolare caso delle aree, la perizia di stima dovrà essere redatta prima della vendita; diversamente, nel caso di partecipazioni con plusvalenze in regime di dichiarazione, la stessa perizia potrà essere giurata entro il 31 ottobre prossimo, anche se la partecipazione è già stata ceduta nel corso del 2010.

Modalità e costo della rivalutazione

Per aggiornare il costo fiscalmente riconosciuto è previsto il versamento di una imposta sostitutiva in misura diversa a seconda del bene rivalutato:

4 % per rivalutare terreni e partecipazioni qualificate;
2% per rivalutare partecipazioni non qualificate.

L’aliquote indicata è da calcolare non sul solo importo che viene rivalutato ( differenza tra il costo storico e nuovo valore ) ma sull’intero nuovo valore.
Il perfezionamento della procedura si ottiene con il pagamento della prima rata nei termini di legge, eventuali ritardi sul versamento delle rate successive non pregiudicano l’efficacia della procedura.

La rivalutazione è possibile anche per chi avesse già aderito alle precedenti rivalutazioni, fatto salvo l’obbligo di pagare nuovamente l’imposta sostitutiva sull’intero valore e richiedere il rimborso delle rate già versate a condizione che non siano trascorsi più di 48 mesi dal momento del pagamento . Nel caso vi siano rate non ancora scadute queste possono essere sospese.
Particolare attenzione deve poi essere posta con riferimento alle aree la cui convenienza a rivalutare è influenzata dalla tipologia di plusvalenza prodotta; prima di procedere è sicuramente consigliabile verificare la natura dell’area ceduta perché diversi saranno gli effetti se si sta cedendo un’area semplicemente edificabile oppure già lottizzata.