Speciale Pubblicato il 13/11/2008

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L’acconto del contributo Inps L. 335/95 - Gestione separata dei professionisti

di Rag. Lumia Luigia



Entro il 1° Dicembre 2008 i professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della Legge numero 335 del 1995) dovranno versare il secondo acconto dei contributi dovuti per il 2008.
I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir), che sono soggetti al contributo Inps di cui alla Legge numero 335 del 1995, sono obbligati alla corresponsione del contributo per l’anno 2008, determinato in funzione del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l’anno 2007.

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L'acconto per i professionisti alla gestione separata

Entro il 1° Dicembre 2008 i professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della Legge numero 335 del 1995) dovranno versare il secondo acconto dei contributi dovuti per il 2008.
I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir), che sono soggetti al contributo Inps di cui alla Legge numero 335 del 1995, sono obbligati alla corresponsione del contributo per l’anno 2008, determinato in funzione del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l’anno 2007.

Aliquote

Le aliquote che devono essere applicate ai soggetti iscritti alla Gestione separata sono le seguenti:

Modalità di versamento

La corresponsione dell’acconto del contributo Inps va effettuata in due rate di eguale importo.
Le rate sono pari al 40 per cento del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell’anno precedente.
Secondo quanto stabilito dalla circolare Inps numero 123 del 9 Giugno 1998, nel calcolo dell’ammontare degli acconti (e quindi delle rate), occorre utilizzare le aliquote vigenti nell’anno di riferimento degli acconti.

Di conseguenza, i contribuenti dovranno applicare ai fine della determinazione degli acconti, le aliquote per il 2008 sopra evidenziate, in funzione della loro posizione soggettiva.

Riduzione dell’acconto

Massimale contributivo - Codice Tributo - Regime Sanzionatorio



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