Ai fini IVA il momento di effettuazione dell’operazione è importante anche perché con riferimento ad esso si verifica l’esigibilità dell’imposta
Riconoscendo i problemi che le aziende devono affrontare per aggiornare i programmi e le procedure contabili, con il cambio di aliquota, l’Agenzia delle Entrate consente la regolarizzazione delle operazioni effettuate dal 17 settembre fino alla data della prima liquidazione IVA senza sanzioni
Per l’applicazione dell’aliquota IVA corretta occorre tener conto del momento di effettuazione dell’operazione.
Se il pagamento parziale viene eseguito in anticipo l’operazione si considera effettuata in tale momento limitatamente all’importo pagato
La data del D.d.t. che certifica il momento di consegna/spedizione del bene, diventa l’elemento da considerare per individuare l’aliquota IVA corretta da applicare.
Visto che i preavvisi non hanno rilevanza ai fini Iva, quelli emessi prima del 17.09.2011 non incassati per mantenere la stessa aliquota di una fattura successiva devono essere riemessi con l’aliquota al 21%.
La nota di variazione deve applicare la stessa aliquota Iva che è stata applicata nell’operazione originaria.
L'aumento dell'IVA al 21% introdotto con la Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n.138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto)
Prima del 17.09.2011 tali soggetti, al momento della liquidazione periodica, potevano utilizzare due metodi per scorporare il valore dell’Iva dagli importi registrati
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