Oltre al criterio generale sopra esposto, l’articolo 6 del d.p.r. 633/72, al comma 2, prevede
una serie di deroghe al principio generale di determinazione del momento di effettuazione di un’operazione ai fini Iva, secondo le quali le operazioni si considerano effettuate:
- all’atto del pagamento del corrispettivo e non al momento dell’esproprio o della sentenza , per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità (ad esempio espropriazione per pubblica autorità, decreto del giudice dell’esecuzione di trasferimento del bene esecutato …);
- all'atto del pagamento del corrispettivo e non all’atto di ogni singola cessione, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione , viste le difficoltà collegate all’individuazione del momento di ogni cessione;
- all’atto della vendita dei beni fatta dal commissionario, per i passaggi tra committente e commissionario . In questo modo se il committente incarica il commissionario di vendere a terzi, per suo conto, un certo bene, sia il committente sia il commissionario sono tenuti ad emettere fattura per certificare la cessione. L’aliquota giusta da applicare, in relazione ad entrambe le fatture, è quella in vigore al momento di effettuazione della cessione del bene al terzo soggetto;
- all’atto del prelievo, anziché all’atto della loro spedizione o consegna, per i beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa , in quanto i beni sono già nella disponibilità dell’imprenditore;
- all’atto della rivendita a terzi, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori ;
- alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione, per i beni non restituiti ;
- alla data del rogito notarile, per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa .
Individuare
il momento di effettuazione dell’operazione è importante perché con riferimento ad esso si verifica l’esigibilità dell’imposta. Ciò significa che l’Erario può far valere il suo diritto al pagamento dell’imposta da parte del debitore. Quando l’imposta diviene esigibile sorge anche il diritto alla detrazione.