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TITOLARE EFFETTIVO: DATI CONSULTABILI SOLO DA SPECIFICI SOGGETTI

Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti

In GU dell'8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l'interesse legittimo alla consultazione

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Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.

In particolare, il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del  31  maggio  2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi  terzi e i rischi ambientali, sociali e  di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento  (UE)  2024/1623 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31 maggio 2024,  che modifica il regolamento  (UE)  n.  575/2013  per  quanto  concerne  i requisiti per il rischio di  credito,  il  rischio  di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo,  il  rischio  di mercato e l'output floor. (26G00006) 

L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti.

Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.

Leggi anche Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

1) Titolare effettivo: dati consultabili solo da soggetti previsti dalla norma

Con il provvedimento l’Italia si allinea rapidamente alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio (2024/1640), limitando l’accesso al registro dei titolari effettivi. 

In proposito solo autorità competenti, intermediari finanziari  e soggetti privati  che dimostrino un interesse giuridico qualificato potranno ottenere le informazioni.

La disciplina nazionale sui titolari effettivi ricordiamo è stato molto contestata al punto che il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi in attesa di ulteriori decisioni.

Essa prevedeva teoricamente una consultazione estesa a chiunque, ora con il nuovo decreto, la disciplina cambierà radicalmente.

cambia radicalmente.

Il decreto legislativo n 210/2025 in vigore dal 9 gennaio 2026 prevede tre categorie di soggetti autorizzati:

  • autorità di vigilanza, magistratura e forze dell’ordine;
  • soggetti obbligati ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
  • privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, compresi i giornalisti.

Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese definirà le modalità pratiche per la valutazione delle richieste, stabilendo i criteri per determinare quando un interesse giuridico può considerarsi legittimo.

E' bene specificare che la relazione illustrativa al decreto sottolinea che la rapidità del recepimento si è resa necessaria poiché il termine era già scaduto il 10 luglio 2025, inducendo la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione, notificata anche ad altri Stati membri.

Saranno necessari  ulteriori correttivi regolamentari, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina la comunicazione e la consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva. 

Su queste modifiche saranno chiamati a esprimersi il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.

In sintesi, il DLgs. 210/2025 esclude un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del pubblico.

Si impone la dimostrazione di un interesse legittimo all’accesso, sanando così la disparità riscontrata nel DLgs. 231/2007 tra titolari effettivi comunicati da persone giuridiche e quelli comunicati da trust.

Si recepisce l’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue che intende allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20.

Il nuovo DLgs. 210/2025 prevede che “L’accesso è consentito ... dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”

Fonte immagine: Foto di Pete Linforth da Pixabay
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