×
HOME

/

FISCO

/

BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

/

BONUS CASA 2026: LE AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURARE

Bonus casa 2026: le agevolazioni per ristrutturare

Bonus casa 2026: sintesi delle agevolazioni ancora spettanti e di quelle che vanno in pensione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge di Bilancio 2026 pubblicata in GU n 301/2025 è in vigore dal 1° gennaio. Tra le norme ve n'è una che contiene la proroga per il 2026 delle aliquote per i bonus casa, vediamo il dettaglio

1) Bonus casa 2026: confermate le detrazioni

La legge di bilancio 2026 conferma i bonus edilizi con le medesime aliquote del 2025. 

L'abbassamento che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio viene rimandato al 2027 e restano in vigore le aliquote del 2025. 

In particolare, sarà possibile avere un bonus unico al 50% per le prime case e al 36% per le altre. 

Per accedere allo sconto più alto, bisognerà essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere in quell’immobile l’abitazione principale.

Questo assetto riguarderà:

  • ecobonus per l’efficientamento energetico, applicato a lavori come la sostituzione di infissi o l’installazione di pompe di calore; 
  • bonus ristrutturazioni base, applicato ad esempio a lavori su muratura e impianti;
  • sismabonus, dedicato alla messa in sicurezza antisismica, anche in versione acquisti. 

Per quanto riguarda il bonus mobili è stata approvata la proroga di un anno per l’acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici, con un’agevolazione del 50% con tetto di spesa a 5.000 euro. 

La detrazione spetterà a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto, quindi nel 2026 a partire dal 1°gennaio del 2025. 

La norma della legge di bilancio 2026 che contiene queste proroghe dettagliatamente prevede che:

al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 
    • 1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese
    • sostenute nell’anno 2027»;
    • 2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 2) al comma 1-septies.1:
      • 2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
    • 2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
      delle spese sostenute per l’anno 2027»;
    • 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle
      seguenti: «2024, 2025 e 2026»

Infine, ricordaimo che dal 2026, subiranno una battuta di arresto anche:

  • il bonus barriere architettoniche
  • il superbonus
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA · 05/01/2026 Bonus casa 2026: le agevolazioni per ristrutturare

Bonus casa 2026: sintesi delle agevolazioni ancora spettanti e di quelle che vanno in pensione

Bonus casa 2026: le agevolazioni per ristrutturare

Bonus casa 2026: sintesi delle agevolazioni ancora spettanti e di quelle che vanno in pensione

Divieto di compensazioni con ruoli: novità dal 1° gennaio

La Legge di Bilancio 2026 porta con sè novità per le compensazioni tra debiti: vediamo in dettaglio cosa dice la norma

Bonus elettrodomestici: domande fino al 31 dicembre

Il bonus elettrodomestici su App Io e anche su sito. Le regole con le domande in scadenza il 31 dicembre come da comunicato MIMIT del 22.12

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.