Entro il 30 settembre le imprese possono optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.
La legge di bilancio 2026 con l'articolo 1 commi da 35 a 41 Legge n. 199/2025) ha riproposto il regime fiscale agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci, inizialmente introdotto dall’articolo 29 della legge n. 449/1997 e successivamente riproposto da diverse leggi di bilancio. La misura, già sperimentata negli anni precedenti, è stata nuovamente prorogata e sottopone a una tassazione agevolata le operazioni di distribuzione di beni non strumentali ai soci, con scadenza al 30 settembre 2026. Vediamo tutte le regole di quest'anno.
Attenzione al fatto che la scadenza del 30 settembre 2026 rappresenta il termine ultimo per l’assegnazione o la cessione dei beni; il mancato rispetto di tale data preclude l’accesso al regime agevolato.
Per approfondire ed effettuare un’analisi di convenienza ti segnaliamo:
1) Assegnazione agevolata ai soci 2026: i beneficiari
La norma di riferimento prevede che il beneficio è riservato alle società costituite nelle seguenti forme giuridiche:
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice,
- società a responsabilità limitata,
- società per azioni e in accomandita per azioni.
La norma estende la stessa disciplina anche alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che decidono di trasformarsi in società semplici entro il termine del 30 settembre 2026.
Condizione per usufruire del regime agevolato riguarda l’iscrizione nel libro dei soci:
- tutti i soci devono risultare iscritti alla data del 30 settembre 2025 oppure dovranno essere iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a condizione che il loro trasferimento sia certificato da un titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Per approfondire ed effettuare un’analisi di convenienza ti segnaliamo:
2) Assegnazione agevolata ai soci 2026: per quali bene e l'imposta sostitutiva
Il regime agevolato si applica a due categorie di beni:
- i beni immobili non strumentali, ossia quelli diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale,
- i beni mobili iscritti in pubblici registri (come gli autoveicoli) che non trovano utilizzo come beni strumentali nell’attività d’impresa.
L'agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva all'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato o, in caso di trasformazione, quello del bene posseduto all’atto della trasformazione, e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Tale aliquota è notevolmente ridotta rispetto al carico tributario ordinario, poiché l’imposta sostituisce interamente le imposte sui redditi e l’Irap.
Tuttavia, per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti quello in cui avviene l’assegnazione, l’aliquota sale al 10,5 per cento.
Ai sensi dell'art 30 della Legge n 724/90 si considerano non operative le società di capitali e di persone che abbiano conseguito ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti, determinati applicando appositi coefficienti di legge ad alcune voci dello stato patrimoniale.
Il test di operatività si effettua mettendo a confronto la media dei proventi effettivi, conseguiti nell’esercizio di riferimento e nei due precedenti, con l’importo risultante dall’applicazione di determinate percentuali al valore fiscalmente rilevante dei beni posseduti nell’attivo patrimoniale.
Per gli immobili, la società può richiedere che il valore normale sia calcolato secondo il metodo catastale determinato applicando i moltiplicatori previsti dalla normativa sull’imposta di registro al valore catastale dell’immobile.
Tale meccanismo consente spesso di contenere la base imponibile, con evidenti vantaggi fiscali.
Oltre alla imposta sostitutiva l'assegnazione agevolata ai soci gode di sconti sui tributi accessori:
- l’aliquota dell’imposta proporzionale di registro è ridotta della metà,
- le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anziché secondo le ordinarie aliquote percentuali
3) Assegnazione agevolata ai soci 2026: veramento delle imposte
La società che si avvale della disciplina agevolata della assegnazione agevolata, deve corrispondere l’imposta sostitutiva secondo il seguente calendario:
- il 60% entro il 30 settembre 2026
- il restante 40% entro il 30 novembre 2026.
La rateizzazione offre una notevole flessibilità di cassa, particolarmente utile per le operazioni di maggiore importo.
La norma prevede importanti chiarimenti in materia di tassazione dei soci assegnatari:
- per i soci assegnatari non trovano applicazione le regole che presuppongono una distribuzione prioritaria degli utili d’esercizio e delle riserve (articolo 47, commi 1 e 5-8 del Tuir);
- il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere incrementato della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva, aumentando così la base di calcolo per eventuali future cessioni.