Il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo Correttivo del CPB e di altri adempimento fiscali.
Tra le norme vi è quella che accoglie la richiesta di proroga per l'adesione al CPB che slitta ora da luglio al 30 settembre.
Relativamente all'adesione al CPB, in generale, veniva domandato se il cambio del codice ATECO sia causa di cessazione dal patto con Fisco per l'anno 2024-2025.
Vediamo la replica dell'ADE con una FAQ del 28 maggio scorso.
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1) Adesione CPB 2024-2025: il cambio di ATECO è causa di cessazione?
Veniva domandato se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l'ipotesi di cessazione prevista all articolo 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.
L'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall'applicazione del CPB.
Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l'art 21 comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che "la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
Fermo restando che, il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l'applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata.
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