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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

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CHI HA DIRITTO ALLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ?

Chi ha diritto alle detrazioni per ristrutturazione edilizia ?

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie :ecco chi sono i beneficiari

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Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, e ne sostengono le relative spese. Tali soggetti sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi more uxorio;
  • futuro acquirente.

Di seguito i chiarimenti forniti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/e del 4 aprile 2017.

 

Detentore

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Soci di cooperative

La detrazione spetta ai soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi, e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, ai soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori). Questi ultimi possono fruire della detrazione dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione. La detrazione non spetta alla cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile.

Familiare convivente

La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Lo status di convivenza, deve, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

Convivente more uxorio

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 la detrazione spetta al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà). Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. 

Futuro acquirente

La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato. Occorre altresì che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico.

Lavori eseguiti in proprio

Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati che può essere anche precedente all’inizio dei lavori.

Condominio

Il condominio negli edifici costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.),ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. E' prevista la nomina di un amministratore condominiale qualora i condòmini siano in numero superiore a otto. Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà. È l’amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi agli altri adempimenti relativi alla detrazione. Per i lavori eseguiti sulle parti comuni dei condomini, l’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultino:

  • le generalità ed il codice fiscale di chi rilascia la certificazione,
  • gli elementi identificativi del condominio,
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento,
  • la quota parte millesimale imputabile al condòmino.

Tale documento deve essere rilasciato dall’amministratore solo in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condòmino. L’amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli uffici.

Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota relativa alla spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che potrà portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.

Condominio minimo

Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Se ogni condomino ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale. 

Unico proprietario di un intero edificio

Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e pertanto non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità.

Vendita dell’immobile

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato. Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale la donazione. Tale disposizione vale anche in caso di permuta poiché, le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto compatibili. In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. Ciò in quanto la previsione del trasferimento del beneficio fiscale riguarda il caso di vendita, ipotesi alla quale in via di prassi è stata assimilata la donazione. In entrambi i casi si tratta di trasferimento dell’intera titolarità dell’immobile, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di costituzione di diritti reali. Il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100%, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore. La residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte acquirente solo se, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell’immobile, perché, in quest’ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione normativa.

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Commenti

marta - 11/02/2020

Un chiarimento poichè di tratta di detrazione irpef la SRL proprietaria di un negozio ove il condominio esegua lavori aventi diritto alla detrazione del 50% la srl ne sarebbe esclusa anche se trattasi di lavori su parti comuni. Corretto? Grazie Marat

Sergio - 04/07/2019

MIa Mamma ha fatto lavori di ristrutturazione del tetto nel 2012 usufruendo ogni anno fino al 2017 delle detrazioni. Morta la mamma la casa abitata dalla zia in uso gratuito a noi figli spettano le detrazioni o no.

Davide - 19/10/2018

Buonasera, premetto che non ho un immobile di proprietà, ma sono nel nucleo famigliare dei miei genitori e abito con loro, che hanno un immobile di proprietà. Nel 2017 ho acquistato una stufa a pellet con bonifico per ristrutturazione edilizia, solo che son stato informato dal Caf che non posso portare tale spese in detrazione perchè non sono il proprietario dell'immobile e ne sono a carico dei miei genitori, nonostante ho la residenza ed abito con loro. Ciò che mi è stato riferito è corretto? Vi ringrazio anticipatamente

Anna - 07/09/2018

Buongiorno, un mio amico vuole rifare il tetto. La casa è composta da due unità immobiliari. Una intestata a lui e una a sua mamma. Lui ha intenzione di accollarsi il 100% della spesa e si chiede se può detrarre tutto. Grazie

Alberto - 23/08/2018

Il trasferimento vale anche se il rogito viene effettuato nel 2019? In dettaglio, ho sottoscritto un preliminare di acquisto a Maggio 2018 da un'agenzia immobiliare per un fabbricato che verrà interamente ristrutturato con conseguente cambio di destinazione d'uso. A settembre dovrei firmare il compromesso. L'agenzia mi ha mandato una bozza del compromesso e all'interno è riportato che i lavori finiranno a Febbraio 2019. Sussistono le condizioni per usufruire delle detrazioni fiscali? Grazie, Cordiali Saluti.

Serena - 06/07/2018

Ho usufruito della prima rata di agevolazione fiscale su detrazioni su ristrutturazione in quanto convivente, ma ho da poco cessato la convivenza e variato l'indirizzo di residenza. L'immobile è di proprietà del mio ex compagno al 100%. Posso continuare a usufruire delle restanti 9 rate o perdo il diritto di detrazione fiscale?

Immacolata - 09/05/2018

Sono la mamma di un figlio quarantenne invalido civile. Mio figlio abita presso di me con regolare residenza. Lo stesso e' proprietario del 50% di un appartamento siyo in un altro comune per il quale nel 2017 ho sostenuto circa 4.000 € di spese x ristrutturazione edilizia, posso scaricare quanto previsto dalla legge.?

Maurizio - 12/04/2018

Salve sono amministratore di una società immobiliare, la quale sta realizzando una ristrutturazione dell'immobile composto da sei appartamenti. La società ha diritto alle detrazioni fiscali previste per il miglioramento energetico? Oppure Gli eventuali acquirenti degli appartamenti possono usufruire delle detrazioni? Grazie

Salvatore - 10/04/2018

Salve a tutti ho appena restaurato la casa in Italia ma vivo all’estero e ho la residenza all’estero possa soffrire di qualche buona s’? Grazie per la vostra risposta e dove presentare domanda

fabio - 10/04/2018

buongiorno ma se io mi ristrutturo la casa da solo perché ho le capacità per farlo ma non sono ne ditta edile e tantomeno ho partita iva posso recuperare qualcosa sulla spesa dei materiali ugualmente!?

nicola - 17/03/2018

chi deve inviare la scheda informativa all'enea, per agevolazione fiscali energetico (65 %); quando i lavori vengono eseguiti dal uno dei coniugi non proprietario dell'immobile ma convivente

Paolo - 06/03/2018

Buongiorno a tutti, Qualcuno potrebbe darmi la miglior soluzione a questo mio problema? A breve acquisterò un appartamento che ha bisogno di ristrutturazioni. Ad oggi sono incapiente e quindi preferirei che fosse mio padre, pensionato, a pagare i lavori e poi a richiedere la detrazione irpef. Come posso fare? Tenete conto che io mi trasferirò quindi da casa dei miei dove attualmente vivo ed andrò a vivere nel nuovo appartamento ristrutturato come prima casa. Grazie mille per l’aiuto

Paolo - 06/03/2018

Buongiorno a tutti, Qualcuno potrebbe darmi la miglior soluzione a questo mio problema? A breve acquisterò un appartamento che ha bisogno di ristrutturazioni. Ad oggi sono incapiente e quindi preferirei che fosse mio padre, pensionato, a pagare i lavori e poi a richiedere la detrazione irpef. Come posso fare? Tenete conto che io mi trasferirò quindi da casa dei miei dove attualmente vivo ed andrò a vivere nel nuovo appartamento ristrutturato come prima casa. Grazie mille per l’aiuto

Umberto Santulli - 02/10/2017

Lavori per rifacimento tetto Ho una villetta a schiera in un complesso sul lago di Garda in provincia di Brescia. Sul tetto ho una terrazza che ricopre centralmente quasi tutta la casa e il tetto che parte dalla terrazza ricopre parzialmente la porzione di casa scoperta e l'androne sottostante. Parte di questo tetto è in comune con il mio vicino perchè ci ricopre un androne comune e non verrà rifatto. Devo rifare invece il resto, tutto mio, in quanto i coppi sono vecchi e non reggono più ai pesanti nubifragi di quesi ultimi tempi. Verranno qundi sostituiti: - i coppi con cementegole - l'ondulina sottostante ai coppi di cartone catramato appoggiata all'assito con guaina autoadesiva ardesiata impermeabilizzante e insonorizzante ancorata all'assito - la conversa del camino in lamiera con una in piombo. Verranno poi installate perchè mancanti le scossaline a protezione della congiunzione cementegole con parete esterna terrazza per evitare infiltrazioni. Verranno poi portati in discarica tutti i materiali edili inquinanti e no smantellati. Vorrei sapere se - quanto sopra è configurabile come manutenzione straordinaria e quindi detraibile al 50% - deve essere fatta qualche comunicazione al Comune (Gila ??) - sono previsti in detrazione al 50% anche i costi di smaltimento materiali

Luigi - 08/07/2017

Gentilissima Rag.Luigia Lumia, ricevo con vivo interesse ogni venerdì i vostri aggiornamenti fiscali ed ho suggerito a molti amici l'acquisto delle Vs.interessantipubblicazioni. Desidero ricevere un Vs. parere in merito all'utilizzo o meno dal 2018 in poi dalle rate successive alla 1^ rata di detrazione IRPEF dichiarata nel precompilato 730/2017 in base ai seguenti dati: In data 25.1.2017 è stato stipulato un rogito notarile per la vendita di un appartamento su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione nel 2016 senza poter prevedere nell'atto la spesa relativa a detti lavori dichiarati dal venditore nel 730/2017 in quanto l'attestato dell'Amm.re di condominio per fruire della detrazione porta la data del 25.2.2017 e quindi pervenuto in data successiva alla data dell'atto.Grazie in attesa di una gentile risposta al sito della mia e-mail

Marco - 06/06/2017

Ho un dubbio riguardante la detraibilità IRPEF sui lavori edili in casa. Il sito dell'Agenzia delle Entrate riporta un elenco di "principali tipi di interventi ammessi alla detrazione" a solo titolo esemplificativo, specificando che "In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali." Due anni fa ho eseguito dei lavori edili in casa, facendo seguire il tutto ad un geometra specificando che intendevo ottenere la detrazione del 50%. Abbiamo fatto tutte le pratiche necessarie in Comune, ho pagato con bonifici e l'anno successivo ho portato copie della documentazione al commercialista per l'inserimento nella dichiarazione dei redditi e da lì ho iniziato a ricevere i rimborsi IRPEF. Ora, siccome (a mio parere) l'elenco dei lavori ammessi è generico e non esaustivo, mi chiedo: a chi spetta il compito (e quindi anche la responsabilità in caso di errori) di stabilire con certezza se un determinato lavoro rientra o meno tra quelli ammessi alla detrazione IRPEF? Su chi posso rivalermi in caso mi venisse contestato un lavoro (ormai compiuto) non rientrante tra quelli detraibili? Sul geometra che ha seguito i lavori? Sul Comune? Sul CAF che ha compilato la dichiarazione dei redditi? L'Agenzia Entrate controlla solo difformità tra gli importi da detrarre indicati nella dichiarazione dei redditi e i documenti esibiti o verifica anche la natura tecnica degli interventi per appurare se rientrano in detrazione? Ringrazio e porgo cordiali saluti

GENNARO - 29/04/2017

SALVE, STO USUFRUENDO DA 5 ANNI DELLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA MIA CASA IN CUI HO LA RESIDENZA. ORA PER MOTIVI DI LAVORO MI TROVO A 850 KM E AVREI INTENZIONE DI CAMBIARE RESIDENZA. SARA' POSSIBILE O PERDEREI IL RESTO DELLE RATE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE? GRAZIE.

SissiRu - 31/03/2017

Salve, volevo avere una delucidazione in merito allo sgravio delle spese di ristrutturazione. Dunque io ho sostenuto costi per la ristrutturazione edilizia, con CIA e relativi bonifici con l'apposita causale, nell'anno 2014. Nel 2015 quando ho fatto la dichiarazione dei redditi il commercialista mi ha detto che non potevo usufruire dello sgravio in quanto il mio reddito era troppo basso e non feci nulla! Ora mi domando siccome nel 2016 ho lavorato di più, ho quindi un reddito più elevato, posso ancora portare al commercialista quelle carte oppure la richiesta della detrazione va fatta solo l'anno successivo all'effettivo pagamento? Grazie in anticipo della risposta. Saluti

gianni - 23/03/2017

il papà paga le spese di ristrutturazione dell'abitazione del figlio. A chi spettano le detrazioni ??? grazie gianni

Dani - 04/03/2017

Volevo avere un informazione. In caso di spese di ristrutturazioni eseguite per esempio nel 2013 e nel 2014 in cui a detrarre è stato il figlio convivente (immobile di proprietà dei genitori) perchè risiedeva con i genitori, se il figlio nel 2017 cambia la residenza, le spese può continuare a detrarle o perde il diritto?

Salvo - 28/09/2016

Mia figlia è con me convivente il prossimo luglio spostandosi andrà a vivere a casa del marito il cui insieme a lei hanno in comodato uso gratuito in questi mesi bisogna ristrutturarlo e arredarlo molte spese le sosterrò io posso usufruire delle detrazione essendo parente e fino al matrimonio convivente anche se non alla indirizzo della ristrutturazione??

Rosalba - 22/07/2016

buongiorno, sono un'italiana residente all'estero e sto per comprare una casa in Italia che secondo la legge è considerata prima casa. Vorrei sapere se ho diritto anch'io alle detrazioni sul costo dei lavori di ristrutturazione dal momento che pago le tasse ne paese di residenza, la Francia. E se sì, come funziona la detrazione? Grazie

Teofilo - 10/07/2016

Buon giorno, sono proprietario di un appartamento su cui grava un pignoramento e che verra' messo in vendita tramite asta giudiziaria nei prossimi mesi. Questo appartamento e' situatoin un condomino, e due anni fa, gli altri condomini, malgrado la mia contrarieta' , hanno deciso di compiere dei lavori di ristrutturazione sulle parti condominiali anche per usufruire della detrazione fiscale del 50%. Quindi quest'anno ho usufruito della detrazione fiscale sui redditi del 2015. Come posso mantenere il mio diritto alla detrazione fiscale dopo che l'immobile sara' venduto all'asta?

Demetrio - 09/07/2016

Buongiorno, ho necessità di una informazione. Nel caso di spese di ristrutturazione condominiale, pagate dal proprietario, il quale si rivale sull'inquilino per la quota del 10% delle spese sostenute, l'inquilino può usufruire della detrazione fiscale per la parte quota pagata? Se sì serve una scrittura privata tra inquilino e proprietario o quale altra documentazione attestante la quota pagata dall'inquilino? Grazie

Tania - 02/07/2016

Buongiorno, è possibile che sfrutti le detrazioni uno soltanto dei proprietari ( marito e moglie in comunione dei beni) in quanto la moglie, lavorando part time risulta incipiente?? Le fatture andranno intestate tutte al marito?

daniela - 11/06/2016

Buonasera, ho un paio di quesiti sul diritto alle detrazioni da parte dei familiari: - mio padre ha acquistato due immobili x noi due figli intestandoli a noi direttamente, ha eseguito lavori di ristrutturazione e scarica sulla sua dichiarazione dei redditi le spese x usufruire delle detrazioni, fatture e bonifici sono a lui intestati, abbiamo convissuto con lui fino a fine ristrutturazione, io nn sono più fiscalmente a suo carico da diversi anni, 1) domanda, può scaricare le spese pur nn essendo a carico ed essendo stato solo suo convivente? 2) A metà dello scorso anno mi sono trasferito con residenza nella casa che mi padre ha ristrutturato, mio padre può continuare ad usufruire della detrazione per gli anni a seguire? O con il cambio di residenza ha perso il diritto? Grazie mille x l'attenzione. Daniela

Giuseppe - 18/05/2016

Buongiorno. Sono proprietario di un fabbricato di otto appartamenti tutti locati. Posso beneficiare della detrazione al 50% per le opere di ristrutturazione su di esso realizzate, avendo però residenza e domicilio in un altro fabbricato? Grazie

Luigia Lumia - 18/05/2016

Per la detrazione delle spese di ristrutturazione non è necessario risiedere nell'immobile. Lei puo' detrarre perchè è il proprietario e anche perchè sostiene la spesa. Se essendo unico proprietario non ha il condominio le consiglio la lettura dell'e-book [Il Condominio senza amministratore](https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/29045-il-condominio-senza-amministratore.html) eBook sulla costituzione di un condominio minimo: adempimenti, lavori di ristrutturazione e modulistica. Aggiornato con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016

paolo - 12/12/2015

buon giorno vorrei un informazione ;abito in una casa a 2 piani siamo 2 propietari (io e miei genitori ) devo ristrutturare tetto canali facciate ;il caf mi ha detto che x avere la detrazione fiscale devo andare ufficio entrate e richiedere il codice fiscale x il condominio (anche addossandomi tutte le spese io ) con la nuova legge dal gennaio 2014 e opportuno fare cosi!!!!! le eventuali fatture con bonifico andranno intestate al condominio booooo mi senbra una cosa un po assurda grazie

Luigia Lumia - 14/12/2015

Il caf ha ragione. sull'argomento abbiamo anche predisposto una guida per aiutare negli adempimenti [Il Condominio senza amministratore](https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/23196-Il-Condominio-senza-amministratore.html)

emanuela - 08/11/2015

Ho acquisto un immobile prima da casa da ristrutturare con mutuo acquisto più ristrutturazione, a breve verrà firmato l'atto, ora per usufruire dell'agevolazione sulla ristrutturazione i lavori possono essere anche eseguiti in economia, con fatture dei materiali, mentre l'efficientamento energetico da una ditta?

liliana - 19/10/2015

desideravo sapere se posso chiedere detrazioni nei modi di legge,su ristrutturazioni immobile ormai di proprietà di mia figlia (per pregressa mia donazione) nella quale lei ,studentessa fuori sede e fiscalmente a mio carico, formalmente ha la residenza ( distinta dalla mia dunque). E cosa potrei fare per rimuovere eventuali ostacoli ?

Fausto - 17/09/2015

buongiorno, puo usufruire delle agevolazioni per la ristrutturazione edilizia il coniuge dell'acquirente che ha sottoscritto e registrato un compromesso di acquisto di un immobile *

fabio - 17/04/2015

Salve, Volevo chiedere se, La madre che ristruttura la casa di proprietà del figlio, fermo restando bonifici permessi ecc. ecc., può beneficiare delle detrazioni previste tenuto conto che: 1. la madre è comodataria di quell'immobile; 2. entrambi i nuclei familiare, di madre e figlio (sposato), sono residenti nell'abitazione principale della madre stessa.

MIRKO - 07/11/2013

Una persona fisica deve procedere all'acquisto della prima casa. In atto verranno indicati come pertinenziali n.2 C/6. La detrazione del 50% (nei limiti delle modalità, dei costi di costruzione e nel rispetto del pagamento alla data del rogito non essendo stato stipulato il preliminare) spetta per entrambi i garages?

Claudia Tossani - 20/11/2013

Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. <br>Quindi a mio avviso la norma non impone alcun limite al numero dei box da adibire a pertinenza dell'abitazione e, dunque, risulta possibile avvalersi della detrazione anche per la realizzazione di due box.<br> Tuttavia si precisa che per gli interventi di recupero eseguiti contemporaneamente sull’abitazione e sulle pertinenze, anche se accatastate separatamente, si dovrà applicare sempre un limite unitario:<br> - per il periodo d’imposta 2013, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro;<br> - dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

DOMENICO - 23/10/2013

Salve, vorrei un informazione. sono proprietario di un locale commerciale attualmente affittato, a breve ci sarà una riunione per dei lavori di manutenzione che devono fare al palazzo riguardanti i balconi di tale stabile. vorrei sapere se posso usufruire della detrazione fiscale e se la somma da pagare viene interamente attribuita al proprietario o c'è una parte anche per l'affittuario. grazie

Paolo - 10/10/2013

Nel corso dell’anno 2008 il contribuente ALFA ha eseguito interventi di ristrutturazione (Art. 1 L 449/1997) su un immobile di proprieta’ eseguendo tutte le indicazioni previste dalla normativa in questione (raccomandata AR Centro Operativo di Pescara, DIA presentata al comune etc.). Tutta la documentazione in questione (documentazione amministrativa e fatture per i lavori effettuati) è stata anagrafata a nome del soggetto ALFA comprensiva del codice fiscale dello stesso. Tutte le spese in questione sono state pagate attraverso bonifico bancario (utilizzando il modulo predisposto dall’istituto di credito per gli interventi in edilizia) ed indicando come beneficiario della detrazione in soggetto ALFA comprensivo del codice fiscale dello stesso ma eseguiti dal conto corrente del sig. BETA (padre del signor ALFA). Nello stesso modello di disposizione di bonifico l’istituto di credito riportava tra i dati dell’ordinante anche la possibilita’ di indicare nella sezione “ordinante” dell’apposito prestampato “A NOME DI CHI (se diverso dall’ordinante)” la disposizione veniva richiesta al fine di individuare esattamente il soggetto operante la stessa. A tal proposito il signor BETA in tutte le disposizioni di bonifico effettuate evidenziava in tale modulo alla suddetta voce “A NOME DI” il nominativo del signor ALFA comprensivo del codice fiscale dello stesso. A seguito di controllo formale l’Amministrazione Finanziaria non ha riconosciuto al signor ALFA le detrazioni in quanto i bonifici risulterebbero a detta della stessa Amministrazione intestati e sostenuti da soggetti diversi dal beneficiario della detrazione. Considerando l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria che non ha tenuto conto dei suddetti elementi specifici indicati negli ordini di bonifico come sopra rappresentati si chiede se tale interpretazione risulti corretta o il contribuente ALFA possa far riconoscere le proprie ragioni in sede di eventuale contenzioso.

Gina - 19/09/2013

Ho sottoscritto un preliminare di acquisto a maggio. Il 30 settembre sarà stipulato l'atto e il 1° ottobre inizieranno sull'immobile i lavori di ristruttutazione. Il mese scorso ho pagato acconti per i materiali relativi alla ristrutturazione rispettando la forma richiesta (bonifico, etc.) materiali che saranno consegnati dopo l'inizio lavori. Questi acconti rientrano nell'agevolazione anche se la data inizio lavori sarà successiva? Grazie Cordiali saluti

Luigia Lumia - 20/09/2013

Si le spese per acconti di acquisti relativi a materiali sono ammesse anche se sostenuti prima dell'inizio dei lavori. Lo precisa anche una vecchia circolare dell'agenzia n. 95 del 2000 che si puo' ancora applicare. Se le fatture di acquisto si riferiscono all'acquisto di materiali (non ai lavori) la detrazione è ammessa a condizione che si rispettino anche gli altri requisiti.

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